(Statuto-art. 12)
                              Art. 12. 
 
    Il senato accademico e' composto: 
      a) dal rettore,  che  lo  presiede  e  lo  convoca  secondo  le
modalita' disciplinate nell'art. 14; 
      b) dai prorettori; 
      c) dai direttori di dipartimento; 
      d) dai direttori delle scuole. 
    L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e' inviato
al presidente del Consiglio di amministrazione. 
    Alle  adunanze  del  senato  accademico   partecipa,   con   voto
consultivo, il direttore generale il quale esercita  la  funzione  di
segretario. 
    Quando  siano  all'ordine  del  giorno  argomenti  di  preminente
interesse degli studenti, viene invitato alla seduta  del  senato  il
rappresentante degli studenti in Consiglio d'amministrazione. 
    Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli  sono
demandate dal testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
dallo statuto, dal regolamento generale di Ateneo e da tutte le altre
norme, generali e speciali, concernenti l'ordinamento universitario. 
    Esso opera sulla base delle finalita' e degli indirizzi stabiliti
dal Consiglio d'amministrazione. 
    In particolare, il senato accademico valuta  le  linee  guida  di
sviluppo dell'universita' che vanno a comporre il piano strategico  e
la conformita' con questo  delle  proposte  dei  dipartimenti,  delle
scuole e delle giunte di dipartimento. La valutazione viene trasmessa
al comitato esecutivo. 
    Il  senato  accademico  nel  quadro  dell'indirizzo  generale  di
sviluppo dell'universita': 
      a) individua le aree e le strutture nelle quali  devono  essere
realizzati, in via prioritaria, i progetti di ricerca, formulando gli
obiettivi da conseguire e proponendo il  fabbisogno  finanziario  per
ciascun progetto; 
      b) propone,  attraverso  il  rettore,  al  comitato  esecutivo,
sentiti i consigli di dipartimento, i posti di ruolo e di ricercatore
da bandire previsti nel piano strategico; 
      c)  elabora  progetti  didattici,  proponendo   il   fabbisogno
finanziario per ciascun progetto; 
      d)  propone  al  comitato  esecutivo,  sentiti  i  consigli  di
dipartimento, i corsi di studio e gli insegnamenti  da  istituire  in
ciascun anno accademico; 
      e) esprime parere in merito alle proposte di  conferimento  dei
contratti di insegnamento avanzate dalle giunte di dipartimento; 
      f) propone al comitato  esecutivo,  valutate  le  proposte  dei
consigli di dipartimento o delle scuole competenti, l'attivazione dei
corsi di perfezionamento, di  specializzazione  e  dei  dottorati  di
ricerca.