Art. 12. Il senato accademico e' composto: a) dal rettore, che lo presiede e lo convoca secondo le modalita' disciplinate nell'art. 14; b) dai prorettori; c) dai direttori di dipartimento; d) dai direttori delle scuole. L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e' inviato al presidente del Consiglio di amministrazione. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore generale il quale esercita la funzione di segretario. Quando siano all'ordine del giorno argomenti di preminente interesse degli studenti, viene invitato alla seduta del senato il rappresentante degli studenti in Consiglio d'amministrazione. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, dallo statuto, dal regolamento generale di Ateneo e da tutte le altre norme, generali e speciali, concernenti l'ordinamento universitario. Esso opera sulla base delle finalita' e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. In particolare, il senato accademico valuta le linee guida di sviluppo dell'universita' che vanno a comporre il piano strategico e la conformita' con questo delle proposte dei dipartimenti, delle scuole e delle giunte di dipartimento. La valutazione viene trasmessa al comitato esecutivo. Il senato accademico nel quadro dell'indirizzo generale di sviluppo dell'universita': a) individua le aree e le strutture nelle quali devono essere realizzati, in via prioritaria, i progetti di ricerca, formulando gli obiettivi da conseguire e proponendo il fabbisogno finanziario per ciascun progetto; b) propone, attraverso il rettore, al comitato esecutivo, sentiti i consigli di dipartimento, i posti di ruolo e di ricercatore da bandire previsti nel piano strategico; c) elabora progetti didattici, proponendo il fabbisogno finanziario per ciascun progetto; d) propone al comitato esecutivo, sentiti i consigli di dipartimento, i corsi di studio e gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico; e) esprime parere in merito alle proposte di conferimento dei contratti di insegnamento avanzate dalle giunte di dipartimento; f) propone al comitato esecutivo, valutate le proposte dei consigli di dipartimento o delle scuole competenti, l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di specializzazione e dei dottorati di ricerca.