Art. 15. Le scuole organizzano la didattica post lauream prevalentemente in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e alle professioni e organizzano programmi di ricerca finanziati dall'esterno sui temi di attinenza delle proprie attivita'. L'organizzazione e il funzionamento delle scuole sono disciplinati dai relativi regolamenti. Il direttore della scuola formula al rettore e al direttore generale le proposte relative alla predisposizione del piano strategico. Le scuole possono proporre al dipartimento competente, nei limiti dei rispettivi budget, proposte di chiamate di professori di ruolo e di ricercatori, da attuarsi eventualmente attraverso cofinanziamento. Ai fini del presente statuto sono scuole la LUISS Business School, la School of Government, la LUISS School of European Political Economy e la LUISS School of Law, nonche' ogni altra Scuola assimilabile che sara' attivata ai sensi dell'art. 7, lett. i).