(Statuto-art. 15)
                              Art. 15. 
 
    Le scuole organizzano la didattica post  lauream  prevalentemente
in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e alle  professioni
e organizzano programmi di ricerca finanziati dall'esterno  sui  temi
di attinenza delle proprie attivita'. 
    L'organizzazione   e   il   funzionamento   delle   scuole   sono
disciplinati dai relativi regolamenti. 
    Il direttore della scuola  formula  al  rettore  e  al  direttore
generale  le  proposte  relative  alla  predisposizione   del   piano
strategico. 
    Le scuole possono proporre al dipartimento competente, nei limiti
dei rispettivi budget, proposte di chiamate di professori di ruolo  e
di ricercatori, da attuarsi eventualmente attraverso cofinanziamento. 
    Ai fini del  presente  statuto  sono  scuole  la  LUISS  Business
School,  la  School  of  Government,  la  LUISS  School  of  European
Political Economy e la LUISS School of Law, nonche' ogni altra Scuola
assimilabile che sara' attivata ai sensi dell'art. 7, lett. i).