Art. 16. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano ai professori di ruolo dell'universita' le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo statale. Ai professori di ruolo viene assicurato un trattamento economico e di quiescenza e previdenza in misura non inferiore a quello previsto per i professori universitari di ruolo statale. Al rettore, ai prorettori e ai direttori di dipartimento e delle scuole puo' essere riconosciuta un'indennita' di carica determinata dal Consiglio di amministrazione.