(Statuto-art. 16)
                              Art. 16. 
 
    Per quanto non previsto dal presente  statuto,  si  applicano  ai
professori di ruolo dell'universita' le norme sullo  stato  giuridico
dei professori universitari di ruolo statale. 
    Ai professori di ruolo viene assicurato un trattamento  economico
e di quiescenza  e  previdenza  in  misura  non  inferiore  a  quello
previsto per i professori universitari di ruolo statale. 
    Al rettore, ai prorettori e ai direttori di dipartimento e  delle
scuole puo' essere riconosciuta un'indennita' di  carica  determinata
dal Consiglio di amministrazione.