(Statuto-art. 18)
                              Art. 18. 
 
    L'universita' istituisce un nucleo di Ateneo per  la  valutazione
interna delle attivita' didattiche e di ricerca, nonche' dei  servizi
per gli studenti. 
    I membri del nucleo sono nominati dal comitato esecutivo, sentito
il senato accademico. 
    L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del nucleo di
valutazione di Ateneo sono definiti con il regolamento  approvato  ai
sensi dell'art. 4.