Art. 18. L'universita' istituisce un nucleo di Ateneo per la valutazione interna delle attivita' didattiche e di ricerca, nonche' dei servizi per gli studenti. I membri del nucleo sono nominati dal comitato esecutivo, sentito il senato accademico. L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative del nucleo di valutazione di Ateneo sono definiti con il regolamento approvato ai sensi dell'art. 4.