Art. 21. L'universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attivita' di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attivita' didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. L'universita' puo' definire convenzioni dirette a regolare le modalita' di partecipazione alle attivita' di societa' e/o di altri organismi, fermo il nesso di strumentalita' di cui al comma precedente. La partecipazione di cui al primo comma e' deliberata dal comitato esecutivo, sentito, ove di sua competenza, il senato accademico, dandone periodica informazione al Consiglio di amministrazione.