(Statuto-art. 21)
                              Art. 21. 
 
    L'universita' puo'  partecipare  a  societa'  o  ad  altre  forme
associative  di  diritto   privato   per   l'ideazione,   promozione,
realizzazione e/o sviluppo di attivita' di formazione e/o ricerca  o,
comunque, strumentali alle attivita' didattiche ovvero utili  per  il
conseguimento dei propri fini istituzionali. 
    L'universita' puo' definire convenzioni  dirette  a  regolare  le
modalita' di partecipazione alle attivita' di societa' e/o  di  altri
organismi,  fermo  il  nesso  di  strumentalita'  di  cui  al   comma
precedente. 
    La partecipazione  di  cui  al  primo  comma  e'  deliberata  dal
comitato  esecutivo,  sentito,  ove  di  sua  competenza,  il  senato
accademico,  dandone   periodica   informazione   al   Consiglio   di
amministrazione.