Art. 6. Il Consiglio di amministrazione e' cosi' composto: a) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'ALUISS; b) undici rappresentanti designati dalla stessa Associazione, di cui almeno tre in rappresentanza degli enti o delle persone fisiche che hanno maggiormente contribuito al finanziamento dell'universita'; c) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'Associazione Amici della LUISS; d) il rettore; e) il direttore generale; f) un professore di ruolo dell'universita'; g) un rappresentante del Governo designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; h) uno studente in corso all'atto della nomina; i) il presidente dell'Associazione laureati che non appartenga al personale docente dell'universita' e che comunque non abbia rapporti di dipendenza o collaborazione con la stessa. Le designazioni dei membri di cui alle lettere f) e h), avvengono in base al regolamento approvato dal comitato esecutivo. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno su designazione dell'ALUISS il presidente, il vice presidente esecutivo e, eventualmente, un vice presidente. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Con le modalita' previste nel secondo comma possono essere stabilite le regole per la sostituzione, per il periodo residuale, dei membri indicati nel comma medesimo. I componenti del Consiglio di amministrazione, fatti salvi i casi di cui al comma precedente, nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del mandato, rimangono in carica per il tempo residuale. La funzione di segretario del Consiglio di amministrazione e' esercitata dal direttore generale.