(Statuto-art. 6)
                               Art. 6. 
 
    Il Consiglio di amministrazione e' cosi' composto: 
      a) il presidente e il vice presidente esecutivo dell'ALUISS; 
      b) undici rappresentanti designati dalla  stessa  Associazione,
di cui almeno tre  in  rappresentanza  degli  enti  o  delle  persone
fisiche  che  hanno   maggiormente   contribuito   al   finanziamento
dell'universita'; 
      c)   il   presidente   e   il   vice    presidente    esecutivo
dell'Associazione Amici della LUISS; 
      d) il rettore; 
      e) il direttore generale; 
      f) un professore di ruolo dell'universita'; 
      g)  un  rappresentante  del  Governo  designato  dal   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
      h) uno studente in corso all'atto della nomina; 
      i) il presidente dell'Associazione laureati che non  appartenga
al personale  docente  dell'universita'  e  che  comunque  non  abbia
rapporti di dipendenza o collaborazione con la stessa. 
    Le designazioni dei membri di cui alle lettere f) e h), avvengono
in base al regolamento approvato dal comitato esecutivo. 
    Il  Consiglio  di  amministrazione  elegge  nel   suo   seno   su
designazione dell'ALUISS il presidente, il vice presidente  esecutivo
e, eventualmente, un vice presidente. 
    Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. 
    Con le  modalita'  previste  nel  secondo  comma  possono  essere
stabilite le regole per la sostituzione, per  il  periodo  residuale,
dei membri indicati nel comma medesimo. 
    I componenti del Consiglio di amministrazione, fatti salvi i casi
di cui al comma precedente, nominati in  sostituzione  di  altri  che
venissero a cessare nel corso del mandato, rimangono in carica per il
tempo residuale. 
    La funzione di segretario del  Consiglio  di  amministrazione  e'
esercitata dal direttore generale.