(Statuto-art. 7)
                               Art. 7. 
 
    Il Consiglio di amministrazione ed il suo  presidente  esercitano
le funzioni che ad essi sono demandate  dalle  leggi  sull'istruzione
superiore in vigore, oltre a quelle previste dal presente Statuto. 
    Il Consiglio di amministrazione: 
      a) determina l'indirizzo generale di sviluppo  dell'universita'
in funzione della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del
presente statuto; delibera, inoltre, i relativi  programmi  indicando
le finalita' da raggiungere, compresa la proposta di eventuali  nuove
aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi; 
      b) approva il  piano  strategico,  su  proposta  congiunta  del
rettore e del direttore generale  predisposto  con  riferimento  alle
rispettive aree di competenza,  sentito  il  comitato  esecutivo;  il
piano strategico si compone del piano economico-finanziario  e  delle
linee guida di sviluppo dell'Ateneo con particolare riferimento anche
al  numero  complessivo  di   docenti   da   chiamare   per   ciascun
dipartimento; 
      c)  approva  il  budget   ed   il   bilancio   dell'universita'
predisposti  dal  direttore  generale  e  delibera  gli  investimenti
immobiliari; 
      d) nomina, su proposta del presidente, il rettore  scegliendolo
tra i professori ordinari in servizio delle Universita' italiane; 
      e)  nomina,  su  proposta  del  rettore,  scegliendoli  tra   i
professori ordinari dell'universita', i direttori dei dipartimenti  e
gli eventuali prorettori; 
      f) nomina, su  proposta  del  presidente,  i  presidenti  delle
scuole; 
      g) nomina,  su  proposta  del  rettore,  sentiti  il  direttore
generale e i presidenti delle scuole, i direttori delle scuole; 
      h) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale; 
      i) delibera, a maggioranza assoluta degli  aventi  diritto,  su
proposta del senato accademico, in conformita' al  piano  strategico,
l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti e delle scuole; 
      j) stabilisce, sentito il senato accademico, il numero  massimo
degli studenti da immatricolare,  nonche'  l'entita'  dei  contributi
accademici,  sulla  base  della  proposta   istruita   dal   comitato
esecutivo; 
      k) puo' conferire incarichi particolari o delegare alcune delle
sue funzioni a suoi componenti; 
      l) esercita tutte  le  altre  funzioni  demandate  dalle  leggi
sull'istruzione  universitaria,  dallo  statuto  e  dai   regolamenti
escluse quelle attribuite dallo statuto ad altri organi  o  a  questi
delegate.