Art. 7. Il Consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dalle leggi sull'istruzione superiore in vigore, oltre a quelle previste dal presente Statuto. Il Consiglio di amministrazione: a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'universita' in funzione della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente statuto; delibera, inoltre, i relativi programmi indicando le finalita' da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi; b) approva il piano strategico, su proposta congiunta del rettore e del direttore generale predisposto con riferimento alle rispettive aree di competenza, sentito il comitato esecutivo; il piano strategico si compone del piano economico-finanziario e delle linee guida di sviluppo dell'Ateneo con particolare riferimento anche al numero complessivo di docenti da chiamare per ciascun dipartimento; c) approva il budget ed il bilancio dell'universita' predisposti dal direttore generale e delibera gli investimenti immobiliari; d) nomina, su proposta del presidente, il rettore scegliendolo tra i professori ordinari in servizio delle Universita' italiane; e) nomina, su proposta del rettore, scegliendoli tra i professori ordinari dell'universita', i direttori dei dipartimenti e gli eventuali prorettori; f) nomina, su proposta del presidente, i presidenti delle scuole; g) nomina, su proposta del rettore, sentiti il direttore generale e i presidenti delle scuole, i direttori delle scuole; h) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale; i) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, su proposta del senato accademico, in conformita' al piano strategico, l'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti e delle scuole; j) stabilisce, sentito il senato accademico, il numero massimo degli studenti da immatricolare, nonche' l'entita' dei contributi accademici, sulla base della proposta istruita dal comitato esecutivo; k) puo' conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni a suoi componenti; l) esercita tutte le altre funzioni demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, dallo statuto e dai regolamenti escluse quelle attribuite dallo statuto ad altri organi o a questi delegate.