(Statuto-art. 8)
                               Art. 8. 
 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
      a) presiede le adunanze del Consiglio  stesso  e  del  comitato
esecutivo e convoca tali organi  secondo  le  modalita'  disciplinate
nell'art. 14; 
      b)  ha  la  legale  rappresentanza  dell'universita'  anche  in
giudizio; 
      c)  cura  l'esecuzione  dei  provvedimenti  del  Consiglio   di
amministrazione e del comitato esecutivo,  salva  la  competenza  del
rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica; 
      d) puo' adottare deliberazioni  di  urgenza  sulle  materie  di
competenza del comitato esecutivo, o  delegarne  l'adozione  al  vice
presidente esecutivo, riferendone allo stesso per la  ratifica  nella
successiva adunanza; 
      e)  propone  al  Consiglio  d'amministrazione  la  nomina   del
rettore, del direttore generale e dei presidenti delle scuole; 
      f) puo' delegare l'esercizio di sue funzioni al vice presidente
esecutivo.