Art. 8. Il presidente del Consiglio di amministrazione: a) presiede le adunanze del Consiglio stesso e del comitato esecutivo e convoca tali organi secondo le modalita' disciplinate nell'art. 14; b) ha la legale rappresentanza dell'universita' anche in giudizio; c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, salva la competenza del rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica; d) puo' adottare deliberazioni di urgenza sulle materie di competenza del comitato esecutivo, o delegarne l'adozione al vice presidente esecutivo, riferendone allo stesso per la ratifica nella successiva adunanza; e) propone al Consiglio d'amministrazione la nomina del rettore, del direttore generale e dei presidenti delle scuole; f) puo' delegare l'esercizio di sue funzioni al vice presidente esecutivo.