Art. 12 Atti conclusivi del procedimento di vigilanza 1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'art. 13, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto della volonta' della stazione appaltante di adottare gli atti di cui all'art. 19, comma 2, e all'art. 20, comma 6, con l'adozione, mediante delibera del consiglio ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 21, di uno dei seguenti atti: a) atto con il quale l'Autorita' registra che la stazione appaltante ha adottato nel caso esaminato buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione; b) accertamento di atti illegittimi o irregolari della procedura di gara o dell'esecuzione del contratto, eventualmente accompagnato da raccomandazioni, rivolte alle stazioni appaltanti interessate, a rimuovere le illegittimita' o irregolarita' riscontrate, ovvero ad adottare atti volti a prevenire, per il futuro, il ripetersi di tali illegittimita' e irregolarita'.