Art. 16 
 
                              Audizioni 
 
  1. Il dirigente puo' convocare in audizione i soggetti ai quali  e'
stata  data  comunicazione  di  avvio  del  procedimento,  ai   sensi
dell'art. 13, ovvero gli ulteriori soggetti  che  si  riterra'  utile
sentire ai fini di una piu' compiuta trattazione dell'indagine. 
  2.  I  soggetti  destinatari  della  comunicazione  di   risultanze
istruttorie di cui all'art. 20, entro dieci giorni  dal  ricevimento,
possono presentare istanza di audizione  all'ufficio.  Il  dirigente,
valutata positivamente la richiesta, comunica la data dell'audizione. 
  3. Nel corso delle audizioni i soggetti convocati possono comparire
in persona del proprio rappresentante legale  oppure  di  procuratore
speciale munito di apposita documentazione giustificativa del  potere
di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere  da  consulenti
di propria  fiducia.  La  richiesta  di  audizione  deve  specificare
l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la  stessa
si ritiene necessaria. 
  4. L'audizione puo'  essere  richiesta  innanzi  al  consiglio  dai
soggetti di cui  al  comma  2,  limitatamente  ai  casi  di  maggiore
rilevanza. La  richiesta  di  audizione  deve  specificare  l'oggetto
dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa si ritiene
necessaria.  Il  Presidente,  su  proposta  degli  uffici,   valutata
positivamente la richiesta, fissa la data dell'audizione  e,  per  il
tramite della Segreteria del consiglio, dispone la comunicazione agli
interessati. 
  5. Delle  audizioni  e'  redatto  processo  verbale  contenente  le
principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.