Art. 9 Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice. 1. Qualora, ricorrano i presupposti per la legittimazione al ricorso di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice, il procedimento di vigilanza non e' avviato ovvero e' sospeso. 2. L'effetto sospensivo di cui al comma 1 decorre dall'acquisizione della notizia ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50/2016. Il procedimento avviato si estingue con la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 211, comma 1-bis ovvero comma 1-ter del decreto legislativo n. 50/2016.