Art. 9 
 
Rapporti  tra  procedimento  di  vigilanza  e  procedimento  per   la
  proposizione del ricorso di cui all'art. 211, commi 1-bis  e  1-ter
  del codice. 
 
  1. Qualora,  ricorrano  i  presupposti  per  la  legittimazione  al
ricorso di cui all'art. 211, commi  1-bis  e  1-ter  del  codice,  il
procedimento di vigilanza non e' avviato ovvero e' sospeso. 
  2. L'effetto sospensivo di cui al comma 1 decorre dall'acquisizione
della notizia ai sensi dell'art. 11  del  Regolamento  sull'esercizio
dei poteri di cui all'art. 211, commi  1-bis  e  1-ter,  del  decreto
legislativo n. 50/2016. Il procedimento avviato si  estingue  con  la
notifica del ricorso ai sensi dell'art. 211, comma 1-bis ovvero comma
1-ter del decreto legislativo n. 50/2016.