Art. 2 
 
Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l'accesso ai
                             contributi 
 
  1. I contributi di cui alla presente ordinanza  sono  concessi  per
gli  interventi  edilizi  di  adeguamento   finalizzati   a   rendere
definitive le strutture temporanee  realizzate  in  attuazione  delle
ordinanze di cui ai commi 1 e  2  dell'art.  1.  Sono  ammissibili  a
contributo le opere necessarie per la trasformazione della  struttura
temporanea in struttura definitiva, con particolare riferimento  agli
interventi volti al contenimento energetico, al  rafforzamento  e  al
miglioramento edilizio, nonche' ogni opera accessoria  indispensabile
per la prosecuzione dell'attivita' di allevamento. 
  2. In alternativa all'adeguamento, ove lo stesso, in considerazione
della  tipologia  della  struttura,  risulti  antieconomico   e   non
confacente all'obiettivo di assicurare un intervento  durevole  sotto
il profilo strutturale, possono essere  concessi  contributi  per  la
ricostruzione definitiva di strutture di superficie eguale  a  quella
della struttura temporanea, nell'area di sedime di quest'ultima o  in
aree  ad  essa  contigue,  previa  rimozione  della  medesima,  fermo
restando l'importo del costo ammesso a contributo  come  disciplinato
dal comma 5. 
  3. Per gli interventi di cui  ai  commi  precedenti  e'  consentito
derogare al principio di equivalenza tra gli indici  di  edificazione
della  struttura  danneggiata  e  quelli  relativi   alla   struttura
definitiva, ove cio' sia consentito dagli strumenti urbanistici,  nei
soli limiti in cui cio' sia necessario  per  assicurare  il  rispetto
della  normativa  sul  benessere  degli  animali.  A  tal  fine,  gli
interventi possono essere autorizzati anche in variante puntuale  con
la determinazione della conferenza di  servizi  di  cui  al  comma  3
dell'art.   5,   subordinatamente   all'applicazione   del    vincolo
quinquennale  di  destinazione  d'uso  e  di  non  alienazione  della
struttura realizzata e del divieto, per analogo periodo, di  cessione
dell'attivita',  in  aggiunta  agli  obblighi  di  cui  all'art.   19
dell'ordinanza n. 13 del 2017. 
  4. Agli effetti della presente  ordinanza,  la  superficie  massima
concedibile e'  determinata  in  base  alla  consistenza  zootecnica,
ufficialmente accertata in data non successiva a  quella  dell'evento
sismico che ha reso inagibile l'edificio originario, ed ai  parametri
relativi alle superfici/capo previsti dalla  documentazione  relativa
alla gara posta in essere dalla Regione  Lazio  in  attuazione  delle
ordinanze del Capo di protezione civile di cui al comma  1  dell'art.
1, come indicati all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del  commissario
straordinario n. 5 del 2016 e nella tabella alla stessa  allegata.  A
tal fine, la relazione tecnica allegata alla  domanda  di  contributo
attesta il calcolo della superficie assentibile. 
  5. Il costo ammissibile a contributo e' pari al minore importo  tra
il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e
dell'IVA,  se  non  detraibile,  cosi'  come  risulta   dal   computo
metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario  unico  approvato
con l'ordinanza del commissario straordinario n. 58 approvata in data
10 maggio 2018 e successive modifiche e integrazioni,  al  netto  dei
ribassi  conseguiti  a  seguito   della   procedura   selettiva   per
l'individuazione dell'impresa, fatte salve le voci non  previste  per
le quali si fara' riferimento a specifiche analisi  dei  prezzi  come
disciplinate dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 207 del  5  ottobre  2010,  e  il  costo  convenzionale
ricavabile dai costi parametrici  della  Tabella  6  dell'allegato  2
all'ordinanza n. 13 del 2017, con riferimento  al  livello  operativo
L1, da calcolare con  riferimento  alla  superficie  della  struttura
definitiva da realizzare, senza  l'applicazione  delle  maggiorazioni
previste dall'ordinanza medesima.