Art. 2 Tipologia degli interventi finanziabili e condizioni per l'accesso ai contributi 1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono concessi per gli interventi edilizi di adeguamento finalizzati a rendere definitive le strutture temporanee realizzate in attuazione delle ordinanze di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1. Sono ammissibili a contributo le opere necessarie per la trasformazione della struttura temporanea in struttura definitiva, con particolare riferimento agli interventi volti al contenimento energetico, al rafforzamento e al miglioramento edilizio, nonche' ogni opera accessoria indispensabile per la prosecuzione dell'attivita' di allevamento. 2. In alternativa all'adeguamento, ove lo stesso, in considerazione della tipologia della struttura, risulti antieconomico e non confacente all'obiettivo di assicurare un intervento durevole sotto il profilo strutturale, possono essere concessi contributi per la ricostruzione definitiva di strutture di superficie eguale a quella della struttura temporanea, nell'area di sedime di quest'ultima o in aree ad essa contigue, previa rimozione della medesima, fermo restando l'importo del costo ammesso a contributo come disciplinato dal comma 5. 3. Per gli interventi di cui ai commi precedenti e' consentito derogare al principio di equivalenza tra gli indici di edificazione della struttura danneggiata e quelli relativi alla struttura definitiva, ove cio' sia consentito dagli strumenti urbanistici, nei soli limiti in cui cio' sia necessario per assicurare il rispetto della normativa sul benessere degli animali. A tal fine, gli interventi possono essere autorizzati anche in variante puntuale con la determinazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'art. 5, subordinatamente all'applicazione del vincolo quinquennale di destinazione d'uso e di non alienazione della struttura realizzata e del divieto, per analogo periodo, di cessione dell'attivita', in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 19 dell'ordinanza n. 13 del 2017. 4. Agli effetti della presente ordinanza, la superficie massima concedibile e' determinata in base alla consistenza zootecnica, ufficialmente accertata in data non successiva a quella dell'evento sismico che ha reso inagibile l'edificio originario, ed ai parametri relativi alle superfici/capo previsti dalla documentazione relativa alla gara posta in essere dalla Regione Lazio in attuazione delle ordinanze del Capo di protezione civile di cui al comma 1 dell'art. 1, come indicati all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del commissario straordinario n. 5 del 2016 e nella tabella alla stessa allegata. A tal fine, la relazione tecnica allegata alla domanda di contributo attesta il calcolo della superficie assentibile. 5. Il costo ammissibile a contributo e' pari al minore importo tra il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non detraibile, cosi' come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario unico approvato con l'ordinanza del commissario straordinario n. 58 approvata in data 10 maggio 2018 e successive modifiche e integrazioni, al netto dei ribassi conseguiti a seguito della procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa, fatte salve le voci non previste per le quali si fara' riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinate dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010, e il costo convenzionale ricavabile dai costi parametrici della Tabella 6 dell'allegato 2 all'ordinanza n. 13 del 2017, con riferimento al livello operativo L1, da calcolare con riferimento alla superficie della struttura definitiva da realizzare, senza l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'ordinanza medesima.