Art. 3 
 
                        Domanda di contributo 
 
  1. Entro il 31 ottobre 2018, i soggetti di cui all'art. 1, commi  2
e 3, possono presentare all'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione
territorialmente competente domanda di contributo per gli  interventi
di cui alla presente ordinanza. 
  2. La domanda, presentata utilizzando  la  piattaforma  informatica
predisposta   dal   commissario   straordinario,    deve    contenere
l'indicazione: 
    a) delle aree su cui sorgeva la struttura originaria distrutta  o
danneggiata  dagli  eventi  sismici,  individuate  con  gli   estremi
catastali,   nonche'   dell'ordinanza   che   ne   abbia   dichiarato
l'inagibilita'; 
    b) della  struttura  o  delle  strutture  temporanee  di  cui  il
richiedente  abbia   la   disponibilita',   individuate   anche   con
riferimento ai provvedimenti di assegnazione in suo favore ovvero che
ne  hanno  autorizzato  la  realizzazione,  con   la   specificazione
dell'eventuale rimborso di cui il richiedente abbia fruito  ai  sensi
dell'ordinanza del commissario straordinario n. 5 del 2016; 
    c) del nominativo dei  proprietari  e  degli  eventuali  locatari
degli impianti in questione; 
    d) dei tecnici incaricati della  progettazione,  della  direzione
dei lavori e  del  coordinamento  della  sicurezza,  individuati  fra
quelli  iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.   34   del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
    e) dell'impresa incaricata di eseguire i lavori,  scelta  tenendo
conto in misura significativa del ribasso sui prezzi  di  elenco  tra
almeno   tre   ditte   mediante   procedura   concorrenziale   intesa
all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale  possono
partecipare solo le imprese che: 
      risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30,  comma  6,
del decreto-legge n. 189  del  2016  e  che,  fermo  restando  quanto
previsto   dallo   stesso   articolo,   abbiano   altresi'   prodotto
l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; 
      non abbiano commesso violazioni agli  obblighi  contributivi  e
previdenziali come  attestato  dal  documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8  del  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015; 
      siano in possesso, per lavori di importo superiore  ai  150.000
euro,  della  qualificazione  ai  sensi  dell'art.  84  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    f)  dell'istituto  di  credito  prescelto  per  l'erogazione  del
contributo. 
  3. Alla domanda devono essere altresi' allegati: 
    a) relazione tecnica  asseverata  dal  tecnico  incaricato  della
progettazione,  che  attesti  lo  stato  dei  luoghi  degli  impianti
provvisori esistenti  e  gli  eventuali  interventi  che  si  rendono
necessari per renderli definitivi; 
    b) progetto degli  interventi  che  si  intendono  eseguire,  con
l'indicazione puntuale delle opere edilizie da eseguire corredata  da
elaborati grafici e dalla documentazione necessaria per conseguire il
titolo edilizio a norma della vigente legislazione, degli  interventi
strutturali con annessa la documentazione necessaria ai  sensi  delle
vigenti norme tecniche, anche in  materia  sismica,  degli  eventuali
interventi di adeguamento igienico-sanitario e delle eventuali  opere
di efficientamento energetico; 
    c) computo metrico estimativo dei lavori richiesti; 
    d)  dichiarazione   con   la   quale   il   ricorrente   rinuncia
espressamente a richiedere il contributo per la  ricostruzione  o  il
ripristino degli impianti originari di cui alla lettera a) del  comma
2  ovvero  revoca  la  domanda  di  contributo   eventualmente   gia'
presentata a norma dell'ordinanza n.  13  del  2017,  impegnandosi  a
demolire e rimuovere le macerie degli impianti originari in  caso  di
accoglimento della domanda, e  infine  rinuncia  ovvero  richiede  di
trasferire  i  diritti  edificatori  sull'area  di  pertinenza  degli
stessi; 
    e) nei casi di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), dichiarazione
di  impegno  al  mantenimento  del  rapporto   negoziale   a   favore
dell'impresa per almeno due anni  nonche'  della  destinazione  d'uso
esistente alla data del sisma per almeno cinque anni. 
    f) documentazione relativa alla procedura selettiva  seguita  per
l'individuazione  dell'impresa  esecutrice,  ivi  compreso   apposito
verbale dal quale  risultino  i  criteri  di  carattere  economico  e
tecnico adottati e le modalita' seguite per la scelta della  migliore
offerta, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge; 
    g)  dichiarazione  autocertificativa  con  la   quale   l'impresa
incaricata  di  eseguire  i  lavori  attesti   di   essere   iscritta
nell'Anagrafe  di  cui   all'art.   30,   comma   6,   del   medesimo
decreto-legge; 
    h) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista
incaricato della progettazione e della direzione dei  lavori  attesti
di essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma  2,
del decreto-legge e di non avere  in  corso  ne'  avere  avuto  negli
ultimi tre anni  rapporti  non  episodici,  quali  quelli  di  legale
rappresentante, titolare, amministratore, socio,  direttore  tecnico,
dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con
l'impresa appaltatrice e con le  eventuali  imprese  subappaltatrici,
ne' di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinita'  ovvero
rapporti  giuridicamente  rilevanti  ai  sensi  e  per  gli   effetti
dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare  o
con chi riveste cariche societarie nelle stesse; 
    i) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data  del
sisma per il risarcimento dei danni conseguenti  all'evento  sismico,
dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto; 
    l) fascicolo aziendale aggiornato; 
    m) registro di stalla da cui risulti  la  consistenza  alla  data
dell'evento sismico; 
    n) piano di utilizzazione della struttura delocalizzata.