Art. 3 Domanda di contributo 1. Entro il 31 ottobre 2018, i soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, possono presentare all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente domanda di contributo per gli interventi di cui alla presente ordinanza. 2. La domanda, presentata utilizzando la piattaforma informatica predisposta dal commissario straordinario, deve contenere l'indicazione: a) delle aree su cui sorgeva la struttura originaria distrutta o danneggiata dagli eventi sismici, individuate con gli estremi catastali, nonche' dell'ordinanza che ne abbia dichiarato l'inagibilita'; b) della struttura o delle strutture temporanee di cui il richiedente abbia la disponibilita', individuate anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione in suo favore ovvero che ne hanno autorizzato la realizzazione, con la specificazione dell'eventuale rimborso di cui il richiedente abbia fruito ai sensi dell'ordinanza del commissario straordinario n. 5 del 2016; c) del nominativo dei proprietari e degli eventuali locatari degli impianti in questione; d) dei tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza, individuati fra quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016; e) dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tenendo conto in misura significativa del ribasso sui prezzi di elenco tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che: risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015; siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; f) dell'istituto di credito prescelto per l'erogazione del contributo. 3. Alla domanda devono essere altresi' allegati: a) relazione tecnica asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, che attesti lo stato dei luoghi degli impianti provvisori esistenti e gli eventuali interventi che si rendono necessari per renderli definitivi; b) progetto degli interventi che si intendono eseguire, con l'indicazione puntuale delle opere edilizie da eseguire corredata da elaborati grafici e dalla documentazione necessaria per conseguire il titolo edilizio a norma della vigente legislazione, degli interventi strutturali con annessa la documentazione necessaria ai sensi delle vigenti norme tecniche, anche in materia sismica, degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario e delle eventuali opere di efficientamento energetico; c) computo metrico estimativo dei lavori richiesti; d) dichiarazione con la quale il ricorrente rinuncia espressamente a richiedere il contributo per la ricostruzione o il ripristino degli impianti originari di cui alla lettera a) del comma 2 ovvero revoca la domanda di contributo eventualmente gia' presentata a norma dell'ordinanza n. 13 del 2017, impegnandosi a demolire e rimuovere le macerie degli impianti originari in caso di accoglimento della domanda, e infine rinuncia ovvero richiede di trasferire i diritti edificatori sull'area di pertinenza degli stessi; e) nei casi di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), dichiarazione di impegno al mantenimento del rapporto negoziale a favore dell'impresa per almeno due anni nonche' della destinazione d'uso esistente alla data del sisma per almeno cinque anni. f) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri di carattere economico e tecnico adottati e le modalita' seguite per la scelta della migliore offerta, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge; g) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del medesimo decreto-legge; h) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma 2, del decreto-legge e di non avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, ne' di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse; i) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto; l) fascicolo aziendale aggiornato; m) registro di stalla da cui risulti la consistenza alla data dell'evento sismico; n) piano di utilizzazione della struttura delocalizzata.