(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
  denominazione di origine controllata dei vini «Lessini  Durello»  o
  «Durello Lessini». 
 
    Gli articoli 1, 5, 6, 8 del vigente  disciplinare  di  produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Lessini Durello»
o  «Durello  Lessini»  sono  sostituiti  con  il  testo  di   seguito
riportato: 
 
                               Art. 1. 
                        Denominazione e vini 
 
    La denominazione  di  origine  controllata  «Lessini  Durello»  o
«Durello Lessini» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per
le seguenti tipologie: 
      «Lessini Durello» o «Durello Lessini» spumante  metodo  Charmat
(cat. VS e VSQ) e Metodo Classico (VSQ); 
      «Lessini Durello» o «Durello Lessini» spumante  riserva  Metodo
Classico (cat. VSQ). 
 
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le  operazioni  di  vinificazione  delle   uve   destinate   alla
produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Lessini
Durello» o «Durello Lessini» devono essere effettuate all'interno dei
comuni compresi totalmente o parzialmente nella  zona  di  produzione
delimitata dall'art.  3.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni
tradizionali, e' consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
anche nei comuni limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli,
Illasi, Mezzane, Verona, S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di
Progno per  la  Provincia  di  Verona  e  Lonigo,  Sarego,  Brendola,
Altavilla  Vicentina,   Sovizzo,   Monteviale,   Vicenza,   Caldogno,
Villaverla, Thiene, Santorso, Torrebelvicino,  Valdagno,  San  Pietro
Mussolino, Valli del Pasubio e Velo  d'Astico  per  la  Provincia  di
Vicenza. 
    Nelle vinificazioni sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche
leali  e  costanti  atte  a  conferire  al  vino  le  sue   peculiari
caratteristiche. 
    La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%; per la tipologia spumante la resa e' raccolta  al  netto  dei
prodotti aggiunti  per  la  presa  di  spuma.  La  resa  compresa  la
percentuale precedente ed il 75% non ha diritto alla denominazione di
origine. Se la resa, infine, supera anche quest'ultimo limite, decade
il diritto alla denominazione di origine  controllata  per  tutto  il
prodotto. 
    Il vino «Lessini Durello» o «Durello  Lessini»  spumante  riserva
deve essere ottenuto ricorrendo  esclusivamente  alla  pratica  della
rifermentazione  in  bottiglia  secondo  il  metodo   classico,   con
permanenza del vino sui  lieviti  per  almeno  trentasei  mesi.  Tale
periodo decorre dalla data di tiraggio, comunque  non  prima  del  1°
gennaio successivo alla raccolta delle uve. 
    La elaborazione dei vini spumanti deve avvenire solo  all'interno
del territorio della Regione Veneto. 
 
                               Art. 6. 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    I vini di cui all'art.  1,  all'atto  della  loro  immissione  al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
      «Lessini Durello o Durello Lessini» spumante, da metodo charmat
(cat. VS e VSQ): 
        spuma: fine, persistente; 
        colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli; 
        odore: delicato, caratteristico e lievemente fruttato; 
        sapore: da dosaggio zero a demisec, fresco, armonico; 
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 
        acidita' totale minima: 6,5 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 14 g/l. 
    «Lessini Durello o Durello Lessini» spumante, da metodo  classico
(cat. VSQ): 
        spuma: fine, persistente; 
        colore: giallo paglierino piu' o meno carico; 
        odore: caratteristico con delicato sentore di lievito; 
        sapore: da dosaggio zero a demisec, sapido, armonico; 
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; 
        acidita' totale minima: 5,5 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 15 g/l. 
    «Lessini Durello o Durello Lessini» spumante riserva,  da  metodo
classico (cat. VSQ): 
        spuma: fine, intensa; 
        colore: dal giallo paglierino piu' o meno  intenso,  fino  al
giallo dorato con eventuali riflessi ramati; 
        odore:  note  complesse  ed  evolute  proprie  di  un   lungo
affinamento in bottiglia; 
        sapore: da dosaggio zero a demisec, armonico; 
        titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol; 
        acidita' totale minima: 5,5 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 15 g/l. 
    Secondo tradizione e' possibile la presenza di una  velatura.  In
tal  caso  e'  obbligatorio  riportare  in  etichetta   la   dicitura
«rifermentazione in bottiglia». 
 
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
    I vini a denominazione di origine controllata «Lessini Durello» o
«Durello Lessini» devono essere immessi al consumo esclusivamente  in
bottiglie fino a 15 litri. 
    Qualora detti vini siano confezionati in bottiglie  di  contenuto
nominale compreso tra 0,500 e litri 3 e' obbligatorio l'uso del tappo
fungo in sughero; per le bottiglie fino a 0,375 litri  e'  consentito
anche l'uso del tappo a vite. 
    Le bottiglie contenenti  i  vini  «Lessini  Durello»  o  «Durello
Lessini», devono essere, anche per quanto  riguarda  l'abbigliamento,
consoni ai tradizionali caratteri di pregio di detti vini.