Allegato Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini». Gli articoli 1, 5, 6, 8 del vigente disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini» sono sostituiti con il testo di seguito riportato: Art. 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata «Lessini Durello» o «Durello Lessini» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Lessini Durello» o «Durello Lessini» spumante metodo Charmat (cat. VS e VSQ) e Metodo Classico (VSQ); «Lessini Durello» o «Durello Lessini» spumante riserva Metodo Classico (cat. VSQ). Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lessini Durello» o «Durello Lessini» devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane, Verona, S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di Progno per la Provincia di Verona e Lonigo, Sarego, Brendola, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaverla, Thiene, Santorso, Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del Pasubio e Velo d'Astico per la Provincia di Vicenza. Nelle vinificazioni sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%; per la tipologia spumante la resa e' raccolta al netto dei prodotti aggiunti per la presa di spuma. La resa compresa la percentuale precedente ed il 75% non ha diritto alla denominazione di origine. Se la resa, infine, supera anche quest'ultimo limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Il vino «Lessini Durello» o «Durello Lessini» spumante riserva deve essere ottenuto ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico, con permanenza del vino sui lieviti per almeno trentasei mesi. Tale periodo decorre dalla data di tiraggio, comunque non prima del 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve. La elaborazione dei vini spumanti deve avvenire solo all'interno del territorio della Regione Veneto. Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini di cui all'art. 1, all'atto della loro immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Lessini Durello o Durello Lessini» spumante, da metodo charmat (cat. VS e VSQ): spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli; odore: delicato, caratteristico e lievemente fruttato; sapore: da dosaggio zero a demisec, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 6,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 14 g/l. «Lessini Durello o Durello Lessini» spumante, da metodo classico (cat. VSQ): spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino piu' o meno carico; odore: caratteristico con delicato sentore di lievito; sapore: da dosaggio zero a demisec, sapido, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. «Lessini Durello o Durello Lessini» spumante riserva, da metodo classico (cat. VSQ): spuma: fine, intensa; colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso, fino al giallo dorato con eventuali riflessi ramati; odore: note complesse ed evolute proprie di un lungo affinamento in bottiglia; sapore: da dosaggio zero a demisec, armonico; titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 15 g/l. Secondo tradizione e' possibile la presenza di una velatura. In tal caso e' obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Art. 8. Confezionamento I vini a denominazione di origine controllata «Lessini Durello» o «Durello Lessini» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie fino a 15 litri. Qualora detti vini siano confezionati in bottiglie di contenuto nominale compreso tra 0,500 e litri 3 e' obbligatorio l'uso del tappo fungo in sughero; per le bottiglie fino a 0,375 litri e' consentito anche l'uso del tappo a vite. Le bottiglie contenenti i vini «Lessini Durello» o «Durello Lessini», devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di pregio di detti vini.