(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    1. Non sono compresi nella delega di cui all'art. 2,  oltre  agli
atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei  dirigenti
da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati: 
      a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione
di particolare importanza politica,  amministrativa  o  economica;  i
programmi, gli atti, i  provvedimenti  amministrativi  connessi  alle
direttive di ordine generale; gli atti  inerenti  alle  modificazioni
dell'ordinamento delle  attribuzioni  delle  direzioni  generali  del
Ministero, nonche' degli enti e degli istituti sottoposti a controllo
o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre  al  Consiglio
dei ministri e ai Comitati interministeriali; 
      b)  i  decreti  di  nomina  degli  organi  di   amministrazione
ordinaria e straordinaria e  di  controllo  degli  enti  ed  istituti
sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero, nonche' le nomine e
le   designazioni,   previste   da   disposizioni   legislative,   di
rappresentanti del Ministero in  seno  ad  enti,  societa',  collegi,
commissioni e comitati; 
      c) gli atti relativi alla  costituzione  di  commissioni  e  di
comitati istituiti o promossi dal Ministro; 
      d)  la  valutazione  sulle  prestazioni  svolte  dai  dirigenti
preposti ai centri  di  responsabilita'  sulla  base  degli  elementi
forniti dall'organo di  valutazione  e  controllo  strategico  e  sui
risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di
controllo  sul  conseguimento  degli  obiettivi   operativi   fissati
dall'organo di direzione politica; 
      e) le determinazioni sulle relazioni che i  responsabili  degli
uffici sono tenuti a sottoporre al  Ministro  per  le  questioni  che
presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo  generale  o  il
coordinamento delle attivita' tra le direzioni del Ministero; 
      f) le  assegnazioni  finanziarie  ai  sensi  dell'art.  14  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni; 
      g) i rapporti con gli organi  costituzionali  o  ausiliari  del
Governo,  nonche'  le  risposte  agli   organi   di   controllo   sui
provvedimenti del Ministro; 
      h) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti  alle
materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; 
      i) i conferimenti di incarichi  individuali  ad  esperti  e  la
nomina di arbitri. 
    Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti  per  il
controllo preventivo di  legittimita'  e  al  competente  Ufficio  di
controllo di regolarita' contabile e sara' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
      Roma, 13 settembre 2018 
 
                                                Il Ministro: Bussetti