Art. 7 
 
  E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle
descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli  precedenti
ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. 
  Le impronte, eseguite in conformita' delle  anzidette  descrizioni,
saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio  centrale
di Stato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Roma, 18 ottobre 2018 
 
                                                Il direttore generale 
                                                      del Tesoro      
                                                        Rivera