Art. 3 Ammissione ai corsi propedeutici 1. L'esame di ammissione ai corsi propedeutici e' finalizzato a verificare il talento musicale della studentessa o dello studente che deve comunque dimostrare di possedere una preparazione tecnica avanzata relativa alla disciplina di indirizzo del corso propedeutico, unitamente ad una competenza teorico-musicale. I requisiti di accesso per ciascuna tipologiadi corso propedeutico sono indicati nella allegata Tabella E. Ogni istituzione definisce, nell'ambito della propria autonomia, specifici programmi per l'esame di ammissione ad ogni tipologia di corso propedeutico conformi ai requisiti indicati nella Tabella E, tenendo conto della durata massima del corso prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto, nonche' degli obiettivi formativi e dei livelli tecnici previsti dalla Tabella B per l'ammissione al relativo triennio accademico. 2. Con il regolamento di cui all'art. 2, comma 1, le istituzioni disciplinano anche: a. le modalita' di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi propedeutici e la loro articolazione; b. i repertori all'interno dei quali i candidati possono definire il programma per l'esame di ammissione, fatta salva la possibilita' di presentare repertori a scelta purche' di difficolta' equivalente a quelli previsti; c. i tempi di pubblicizzazione delle informazioni di cui ai punti a) e b) nel sito internet dell'istituzione; d. i criteri per la composizione delle commissioni d'esame.