Art. 3 
 
                  Ammissione ai corsi propedeutici 
 
  1. L'esame di ammissione ai corsi  propedeutici  e'  finalizzato  a
verificare il talento musicale della studentessa o dello studente che
deve  comunque  dimostrare  di  possedere  una  preparazione  tecnica
avanzata  relativa   alla   disciplina   di   indirizzo   del   corso
propedeutico,  unitamente  ad  una  competenza  teorico-musicale.   I
requisiti di accesso per ciascuna tipologiadi corso propedeutico sono
indicati  nella  allegata  Tabella  E.  Ogni  istituzione  definisce,
nell'ambito della propria autonomia, specifici programmi per  l'esame
di ammissione ad ogni tipologia di  corso  propedeutico  conformi  ai
requisiti indicati  nella  Tabella  E,  tenendo  conto  della  durata
massima del corso prevista dall'art. 2,  comma  1,  lettera  a),  del
presente decreto, nonche' degli obiettivi  formativi  e  dei  livelli
tecnici  previsti  dalla  Tabella  B  per  l'ammissione  al  relativo
triennio accademico. 
  2. Con il regolamento di cui all'art. 2, comma  1,  le  istituzioni
disciplinano anche: 
    a. le modalita' di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi
propedeutici e la loro articolazione; 
    b. i repertori all'interno dei quali i candidati possono definire
il programma per l'esame di ammissione, fatta salva  la  possibilita'
di presentare repertori a scelta purche' di difficolta' equivalente a
quelli previsti; 
    c. i tempi di pubblicizzazione delle informazioni di cui ai punti
a) e b) nel sito internet dell'istituzione; 
    d. i criteri per la composizione delle commissioni d'esame.