Art. 4 Convenzioni con scuole secondarie di secondo grado 1. Al fine di favorire la promozione della produzione artistica e della formazione musicale e coreutica di base, le istituzioni, possono stipulare convenzioni con scuole secondarie di secondo grado, diverse dai licei musicali, le quali devono prioritariamente disciplinare le modalita' per consentire agli studenti la contemporanea frequenza dei corsi propedeutici e quelli della scuola secondaria e le opportune forme di orientamento per favorire l'accesso ai corsi accademici di primo livello degli studenti. 2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono altresi' indicate: a) le modalita' di riconoscimento dell'impegno dello studente sia nella frequenza delle attivita' formative che nello studio individuale; b) gli eventuali obblighi di frequenza dei corsi propedeutici; d) le modalita' per l'attivazione di eventuali iniziative congiunte nell'ambito della produzione artistica; e) la durata della convenzione.