Art. 4 
 
         Convenzioni con scuole secondarie di secondo grado 
 
  1. Al fine di favorire la promozione della produzione  artistica  e
della formazione  musicale  e  coreutica  di  base,  le  istituzioni,
possono stipulare convenzioni con scuole secondarie di secondo grado,
diverse  dai  licei  musicali,  le  quali   devono   prioritariamente
disciplinare  le  modalita'   per   consentire   agli   studenti   la
contemporanea frequenza dei corsi propedeutici e quelli della  scuola
secondaria  e  le  opportune  forme  di  orientamento  per   favorire
l'accesso ai corsi accademici di primo livello degli studenti. 
  2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono altresi' indicate: 
    a) le modalita' di riconoscimento dell'impegno dello studente sia
nella  frequenza  delle  attivita'   formative   che   nello   studio
individuale; 
    b) gli eventuali obblighi di frequenza dei corsi propedeutici; 
    d)  le  modalita'  per  l'attivazione  di  eventuali   iniziative
congiunte nell'ambito della produzione artistica; 
    e) la durata della convenzione.