Art. 5 Valorizzazione dei «giovani talenti» 1. Le istituzioni, al fine di valorizzare e favorire la formazione accademica di giovani studenti che, pur non ancora in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 212, del 2005 necessari per l'accesso ai corsi accademici, siano dotati di particolari e spiccate attitudini e capacita' artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello, possono attivare specifiche attivita' formative. 2. Al fine di cui al comma 1, le istituzioni, in uno specifico regolamento approvato dal Consiglio accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di amministrazione, disciplinano in particolare: a) le modalita' per l'iscrizione ai corsi e per il pagamento dei contributi previsti; b) la modalita' della frequenza delle lezioni che deve necessariamente tener conto della contemporanea frequenza di altra scuola; c) l'articolazione del percorso formativo che deve essere personalizzato in base all'eta' e alle esigenze formative dello studente; d) le modalita' per il riconoscimento, all'atto dell'iscrizione al corso accademico, dei crediti acquisiti e delle attivita' formative svolte.