Art. 5 
 
                Valorizzazione dei «giovani talenti» 
 
  1. Le istituzioni, al fine di valorizzare e favorire la  formazione
accademica di giovani studenti che, pur non ancora  in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 7, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica, n. 212, del 2005 necessari per l'accesso  ai  corsi
accademici, siano dotati  di  particolari  e  spiccate  attitudini  e
capacita'  artistiche  e  musicali  e  con  acquisita  e   verificata
preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi  richiesti
per l'accesso ai corsi accademici di primo livello, possono  attivare
specifiche attivita' formative. 
  2. Al fine di cui al comma 1,  le  istituzioni,  in  uno  specifico
regolamento approvato dal  Consiglio  accademico  e,  per  quanto  di
competenza,  dal  Consiglio  di  amministrazione,   disciplinano   in
particolare: 
    a) le modalita' per l'iscrizione ai corsi e per il pagamento  dei
contributi previsti; 
    b)  la  modalita'  della  frequenza  delle   lezioni   che   deve
necessariamente tener conto della contemporanea  frequenza  di  altra
scuola; 
    c)  l'articolazione  del  percorso  formativo  che  deve   essere
personalizzato in base  all'eta'  e  alle  esigenze  formative  dello
studente; 
    d) le modalita' per il riconoscimento,  all'atto  dell'iscrizione
al  corso  accademico,  dei  crediti  acquisiti  e  delle   attivita'
formative svolte.