Art. 6 Prove di ammissione ai corsi di diploma accademico di primo livello 1. Per essere ammessi ai corsi di diploma accademico di primo livello, gli studenti dovranno superare uno specifico esame di ammissione articolato in due prove come specificato nella allegata Tabella A. 2. Le istituzioni modificano i propri regolamenti didattici adeguando le modalita' di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di diploma accademico di primo livello, sulla base di quanto indicato nella allegata Tabella A. 3. Le istituzioni, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno, pubblicano all'albo e sul loro sito internet l'elenco dei brani all'interno del quale gli studenti possono definire il programma per gli esami di ammissione ai corsi di diploma accademico di primo livello. 4. Fermo restando l'elenco dei repertori obbligatori indicati nell'allegata Tabella B, le istituzioni, con delibera del Consiglio accademico, sentite le competenti strutture didattiche, possono integrarlo con ulteriori raccolte di equivalente difficolta'. 5. Agli studenti provenienti dai licei musicali viene garantito il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso le discipline «Storia della musica», «Teoria, analisi e composizione» e «Tecnologie musicali» e certificate dal liceo musicale, ferma restando la facolta' da parte dei Conservatori, di attribuire debiti formativi successivamente all'iscrizione.