Art. 6 
 
                    Prove di ammissione ai corsi 
               di diploma accademico di primo livello 
 
  1. Per essere ammessi ai  corsi  di  diploma  accademico  di  primo
livello, gli  studenti  dovranno  superare  uno  specifico  esame  di
ammissione articolato in due prove come  specificato  nella  allegata
Tabella A. 
  2.  Le  istituzioni  modificano  i  propri  regolamenti   didattici
adeguando le modalita' di svolgimento delle prove  di  ammissione  ai
corsi di diploma accademico di primo livello, sulla  base  di  quanto
indicato nella allegata Tabella A. 
  3. Le istituzioni, entro il termine perentorio del  31  ottobre  di
ciascun anno, pubblicano all'albo e sul loro sito  internet  l'elenco
dei brani all'interno del quale  gli  studenti  possono  definire  il
programma per gli esami di ammissione ai corsi di diploma  accademico
di primo livello. 
  4. Fermo  restando  l'elenco  dei  repertori  obbligatori  indicati
nell'allegata Tabella B, le istituzioni, con delibera  del  Consiglio
accademico,  sentite  le  competenti  strutture  didattiche,  possono
integrarlo con ulteriori raccolte di equivalente difficolta'. 
  5. Agli studenti provenienti dai licei musicali viene garantito  il
riconoscimento delle competenze acquisite  attraverso  le  discipline
«Storia della musica», «Teoria, analisi e composizione» e «Tecnologie
musicali»  e  certificate  dal  liceo  musicale,  ferma  restando  la
facolta' da parte dei Conservatori, di  attribuire  debiti  formativi
successivamente all'iscrizione.