Art. 8 
 
                    Ammissione ai licei musicali 
 
  1. All'esame di ammissione al primo anno della sezione musicale dei
licei musicali e coreutici lo  studente  deve  dimostrare  una  buona
attitudine musicale generale, una preparazione  teorica  adeguata  al
livello tecnico richiesto, una morfologia idonea  allo  studio  dello
strumento  scelto  come  principale  e  il  possesso,  nel   medesimo
strumento,  di  competenze  esecutive  definite  dai   repertori   di
riferimento di cui alla Tabella C allegata al presente decreto. 
  2. Ogni liceo musicale e coreutico  rende  pubbliche  entro  il  15
ottobre di ogni anno scolastico le informazioni riguardanti i criteri
che regolano l'accesso  alla  sezione  musicale  e  le  modalita'  di
svolgimento dell'esame di ammissione, specificando sia le  competenze
teoriche  indispensabili,  sia  le  specifiche  competenze  pregresse
necessariamente richieste per «Esecuzione e interpretazione  -  Primo
strumento», in coerenza con quanto previsto dalla  Tabella  C  e  con
indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi. 
  3.  Ogni  liceo  musicale  e  coreutico  definisce  gli   obiettivi
formativi musicali  generali  da  conseguire  entro  il  termine  del
quinquennio della sezione musicale; quelli relativi  alla  disciplina
«Esecuzione e interpretazione - Primo strumento», tengono anche conto
delle competenze e dei livelli  tecnici  previsti  per  l'accesso  ai
corsi accademici di primo livello dei conservatori stabiliti all'art.
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