Art. 2 1. Nelle more dell'adozione della direttiva di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Dipartimento della protezione civile cura la ricognizione delle attivita' di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e dalle strutture operative interessate che saranno attivate dal Dipartimento medesimo. Con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 3 vengono definite le relative procedure di rendicontazione. Roma, 29 ottobre 2018 Il Presidente: Conte