Art. 2 
 
  1. Nelle more dell'adozione della direttiva di cui all'articolo 23,
comma  2,  del  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.   1,   il
Dipartimento della  protezione  civile  cura  la  ricognizione  delle
attivita' di natura straordinaria poste in essere dalle componenti  e
dalle  strutture  operative  interessate  che  saranno  attivate  dal
Dipartimento medesimo. Con il provvedimento di  cui  all'articolo  1,
comma 3 vengono definite le relative procedure di rendicontazione. 
 
    Roma, 29 ottobre 2018 
 
                                                 Il Presidente: Conte