Art. 2 
 
            Modalita' di trasmissione e raccolta dei dati 
                 dalle anagrafi vaccinali regionali 
 
  1. L'Anagrafe nazionale vaccini, ai sensi  del  comma  2  dell'art.
4-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, raccoglie i dati  delle
anagrafi vaccinali  regionali,  che  consistano  in  una  banca  dati
regionale dotata di un sistema informativo unico  di  cui  all'intesa
sancita in data 19 gennaio 2017 dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano (rep. atti. n. 10/CSR).  Tale  sistema  e'  collegato  con
l'anagrafe regionale degli assistiti e ha lo scopo  di  garantire  la
corretta conduzione dei programmi di  vaccinazione,  il  monitoraggio
dell'efficienza dell'attivita' ed il controllo  della  sua  efficacia
attraverso il calcolo delle coperture vaccinali e di altri indicatori
a livello regionale e aziendale, il supporto alla  pianificazione  di
procedure di audit e di processi di  benchmarking  all'interno  della
regione  e  le  funzioni  di  programmazione  regionale  in  tema  di
strategie vaccinali. Ai fini  del  presente  decreto,  ogni  anagrafe
vaccinale regionale  contiene,  per  gli  assistiti  residenti  nella
relativa regione o provincia autonoma, i  dati  di  cui  all'art.  1,
comma 4, lettere a), b),  c),  d),  e)  del  presente  decreto,  come
specificati  dal  disciplinare  tecnico  di  cui  all'allegato  A  al
presente decreto. 
  2. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono le informazioni di cui all'art. 1, comma 4,  lettere  a),
b), c), d), e) del presente decreto,  contenute  nella  scheda  dello
stato vaccinale di  ciascun  assistito,  attenendosi  alle  modalita'
individuate  nel  disciplinare  tecnico  di  cui  all'allegato  B  al
presente decreto. La scheda dello stato vaccinale e' l'insieme  delle
informazioni  relative  alle   vaccinazioni   somministrate   e   non
somministrate al singolo assistito nel corso della vita;  essa  viene
aggiornata  in  caso  di  modifica  della  residenza  o  dello  stato
vaccinale, ossia se l'assistito riceve  una  nuova  dose  di  vaccino
ovvero se si attesta la sussistenza di  una  condizione  di  esonero,
omissione o differimento, ovvero  qualora  si  verifichi  il  decesso
dell'assistito. 
  3. La trasmissione della scheda dello stato vaccinale aggiornata di
ciascun assistito da parte delle regioni e delle Province autonome di
Trento  e  di  Bolzano  all'Anagrafe  nazionale  vaccini  avviene,  a
decorrere dall'anno 2019, con  cadenza  trimestrale,  entro  il  mese
successivo al trimestre di  riferimento.  Le  informazioni  trasmesse
sono  sottoposte  a  verifica  in  ordine  alla  completezza  e  alla
qualita'. A decorrere dall'anno 2020, il conferimento  dei  dati  nel
rispetto delle suindicate modalita' e' ricompreso fra gli adempimenti
cui sono tenute le regioni e le province autonome  per  l'accesso  al
finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi  dell'intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  nella  seduta
del 23 marzo 2005 (rep. atti. n. 2271/CSR). 
  4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  hanno
l'obbligo di verificare  la  completezza  della  scheda  dello  stato
vaccinale relativa a  ciascun  assistito  e  di  segnalare  eventuali
carenze, conseguenti  all'avvenuto  trasferimento  dell'assistito  da
altra regione o provincia autonoma; in tale ipotesi, per la finalita'
di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto, le regioni  e  le
province autonome dal quale l'assistito si e' trasferito  trasmettono
all'Anagrafe nazionale vaccini, entro venti  giorni  dalla  data  del
trasferimento, i dati di cui alle lettere a),  b),  c),  d),  e)  del
comma 4 dell'art. 1 del  presente  decreto,  contenuti  nella  scheda
dello  stato  vaccinale  di  ciascun  assistito,   attenendosi   alle
modalita' individuate dall'allegato B al presente decreto. Attraverso
i servizi dell'Anagrafe nazionale vaccini, i  medesimi  dati  saranno
trasmessi, entro dieci giorni dall'acquisizione, alle regioni e  alle
province  autonome  di  attuale  residenza  dell'assistito,  ai  fini
dell'inserimento nell'anagrafe vaccinale regionale. 
  5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  presso
le quali  siano  state  somministrate  vaccinazioni  a  soggetti  non
residenti  hanno  l'obbligo  di  comunicare,   entro   dieci   giorni
dall'effettuazione, le informazioni  relative  a  tali  vaccinazioni;
attraverso i servizi dell'Anagrafe  nazionale  vaccini,  le  medesime
informazioni saranno trasmesse, entro dieci giorni dall'acquisizione,
alla regione o alla provincia autonoma di  residenza  dell'assistito,
ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe vaccinale regionale. 
  6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano  hanno
l'obbligo di acquisire periodicamente dall'Anagrafe nazionale vaccini
i dati di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. 
  7. Per  consentire  la  verifica  dei  dati  relativi  ai  soggetti
immunizzati di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  7  giugno
2017, n. 73  trasmessi  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome,
l'Anagrafe nazionale vaccini raccoglie i dati relativi alle notifiche
effettuate dal medico curante, ai sensi dell'art. 1 del  decreto  del
Ministro della sanita'  15  dicembre  1990.  Per  il  medesimo  fine,
dall'entrata in vigore del regolamento di disciplina del  Sistema  di
segnalazione delle malattie  infettive  del  Ministero  della  salute
(PREMAL), di cui al punto A1.25  dell'allegato  A1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3  marzo  2017,  l'Anagrafe
nazionale vaccini raccoglie i  dati  di  cui  al  paragrafo  4.6  del
disciplinare tecnico di cui all'allegato B al presente decreto.