Art. 2 Modalita' di trasmissione e raccolta dei dati dalle anagrafi vaccinali regionali 1. L'Anagrafe nazionale vaccini, ai sensi del comma 2 dell'art. 4-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, raccoglie i dati delle anagrafi vaccinali regionali, che consistano in una banca dati regionale dotata di un sistema informativo unico di cui all'intesa sancita in data 19 gennaio 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti. n. 10/CSR). Tale sistema e' collegato con l'anagrafe regionale degli assistiti e ha lo scopo di garantire la corretta conduzione dei programmi di vaccinazione, il monitoraggio dell'efficienza dell'attivita' ed il controllo della sua efficacia attraverso il calcolo delle coperture vaccinali e di altri indicatori a livello regionale e aziendale, il supporto alla pianificazione di procedure di audit e di processi di benchmarking all'interno della regione e le funzioni di programmazione regionale in tema di strategie vaccinali. Ai fini del presente decreto, ogni anagrafe vaccinale regionale contiene, per gli assistiti residenti nella relativa regione o provincia autonoma, i dati di cui all'art. 1, comma 4, lettere a), b), c), d), e) del presente decreto, come specificati dal disciplinare tecnico di cui all'allegato A al presente decreto. 2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui all'art. 1, comma 4, lettere a), b), c), d), e) del presente decreto, contenute nella scheda dello stato vaccinale di ciascun assistito, attenendosi alle modalita' individuate nel disciplinare tecnico di cui all'allegato B al presente decreto. La scheda dello stato vaccinale e' l'insieme delle informazioni relative alle vaccinazioni somministrate e non somministrate al singolo assistito nel corso della vita; essa viene aggiornata in caso di modifica della residenza o dello stato vaccinale, ossia se l'assistito riceve una nuova dose di vaccino ovvero se si attesta la sussistenza di una condizione di esonero, omissione o differimento, ovvero qualora si verifichi il decesso dell'assistito. 3. La trasmissione della scheda dello stato vaccinale aggiornata di ciascun assistito da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'Anagrafe nazionale vaccini avviene, a decorrere dall'anno 2019, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento. Le informazioni trasmesse sono sottoposte a verifica in ordine alla completezza e alla qualita'. A decorrere dall'anno 2020, il conferimento dei dati nel rispetto delle suindicate modalita' e' ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti. n. 2271/CSR). 4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno l'obbligo di verificare la completezza della scheda dello stato vaccinale relativa a ciascun assistito e di segnalare eventuali carenze, conseguenti all'avvenuto trasferimento dell'assistito da altra regione o provincia autonoma; in tale ipotesi, per la finalita' di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto, le regioni e le province autonome dal quale l'assistito si e' trasferito trasmettono all'Anagrafe nazionale vaccini, entro venti giorni dalla data del trasferimento, i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 4 dell'art. 1 del presente decreto, contenuti nella scheda dello stato vaccinale di ciascun assistito, attenendosi alle modalita' individuate dall'allegato B al presente decreto. Attraverso i servizi dell'Anagrafe nazionale vaccini, i medesimi dati saranno trasmessi, entro dieci giorni dall'acquisizione, alle regioni e alle province autonome di attuale residenza dell'assistito, ai fini dell'inserimento nell'anagrafe vaccinale regionale. 5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano presso le quali siano state somministrate vaccinazioni a soggetti non residenti hanno l'obbligo di comunicare, entro dieci giorni dall'effettuazione, le informazioni relative a tali vaccinazioni; attraverso i servizi dell'Anagrafe nazionale vaccini, le medesime informazioni saranno trasmesse, entro dieci giorni dall'acquisizione, alla regione o alla provincia autonoma di residenza dell'assistito, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe vaccinale regionale. 6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno l'obbligo di acquisire periodicamente dall'Anagrafe nazionale vaccini i dati di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. 7. Per consentire la verifica dei dati relativi ai soggetti immunizzati di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, l'Anagrafe nazionale vaccini raccoglie i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1990. Per il medesimo fine, dall'entrata in vigore del regolamento di disciplina del Sistema di segnalazione delle malattie infettive del Ministero della salute (PREMAL), di cui al punto A1.25 dell'allegato A1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, l'Anagrafe nazionale vaccini raccoglie i dati di cui al paragrafo 4.6 del disciplinare tecnico di cui all'allegato B al presente decreto.