Art. 3 Raccolta dati dalla rete nazionale di farmacovigilanza 1. L'Agenzia italiana del farmaco assicura con cadenza annuale la trasmissione, in forma aggregata e anonima, dei dati di cui alla lettera f) dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015.