Art. 3 
 
       Raccolta dati dalla rete nazionale di farmacovigilanza 
 
  1. L'Agenzia italiana del farmaco assicura con cadenza  annuale  la
trasmissione, in forma aggregata e anonima,  dei  dati  di  cui  alla
lettera  f)  dell'art.  1,  comma  4,  del  presente   decreto,   che
confluiscono nella rete  nazionale  di  farmacovigilanza  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015.