Art. 5 Trattamento dei dati 1. La titolarita' del trattamento dell'Anagrafe nazionale vaccini e' in capo al Ministero della salute, quella delle anagrafi regionali alle regioni e alle province autonome. I predetti titolari effettuano il trattamento dei dati personali presenti nelle suddette anagrafi nel rispetto del principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5, par. 2 del regolamento UE/2016/679, conformemente alle disposizioni del regolamento UE/2016/679 e a quelle nazionali vigenti e nel rispetto anche delle misure riportate nel disciplinare tecnico di cui all'allegato B al presente decreto. 2. I dati contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini possono essere diffusi esclusivamente in forma anonima.