Art. 5 
 
                        Trattamento dei dati 
 
  1. La titolarita' del trattamento dell'Anagrafe  nazionale  vaccini
e' in capo al Ministero della salute, quella delle anagrafi regionali
alle regioni e alle province autonome. I predetti titolari effettuano
il trattamento dei dati personali presenti  nelle  suddette  anagrafi
nel rispetto del principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5,
par. 2 del regolamento UE/2016/679, conformemente  alle  disposizioni
del regolamento UE/2016/679  e  a  quelle  nazionali  vigenti  e  nel
rispetto anche delle misure riportate nel disciplinare tecnico di cui
all'allegato B al presente decreto. 
  2. I dati contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini possono  essere
diffusi esclusivamente in forma anonima.