Art. 7 Variazioni del disciplinare tecnico 1. Le indicazioni contenute nel disciplinare tecnico di cui agli allegati A e B al presente decreto sono aggiornate con decreto del direttore della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria e del direttore della Direzione generale competente in materia di sistema informativo e statistico-sanitario del Ministero della salute.