Art. 7 
 
                 Variazioni del disciplinare tecnico 
 
  1. Le indicazioni contenute nel disciplinare tecnico  di  cui  agli
allegati A e B al presente decreto sono aggiornate  con  decreto  del
direttore  della  Direzione  generale  competente   in   materia   di
prevenzione  sanitaria  e  del  direttore  della  Direzione  generale
competente in materia di sistema informativo  e  statistico-sanitario
del Ministero della salute.