Art. 9 Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'Anagrafe nazionale vaccini le schede dello stato vaccinale dei propri assistiti, recanti le informazioni delle vaccinazioni effettuate e non effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.