Art. 9 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In sede di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano  trasmettono  all'Anagrafe  nazionale
vaccini le schede dello stato vaccinale dei propri assistiti, recanti
le informazioni delle vaccinazioni effettuate e non  effettuate  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.