Art. 3 
 
            Monitoraggio delle attivita' di progettazione 
 
  1. Ciascun comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi
del precedente art. 2, e' tenuto ad affidare la  progettazione  entro
tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto. In
caso di inosservanza del termine, il  contributo  e'  recuperato  dal
Ministero dell'interno, secondo le modalita' di cui ai  commi  128  e
129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  2. Il monitoraggio delle attivita' di progettazione di cui al comma
1 e dei relativi adempimenti e' effettuato attraverso il  sistema  di
«Monitoraggio  delle  opere  pubbliche»  della  «Banca   dati   delle
pubbliche amministrazioni-BDAP» ai sensi del decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, dove gli  interventi  sono  classificati  come
«Sviluppo capacita' progettuale dei comuni». 
  3.  Il  controllo  sull'affidamento  della  progettazione,  il  cui
termine iniziale coincide con  la  data  di  richiesta  del  CIG  sul
sistema  dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  ed  i  controlli
successivi, legati  alla  fase  di  liquidazione  della  spesa,  sono
attuati  tramite  il  sistema  di  cui  al  comma  2,  attraverso  le
informazioni correlate al  relativo  codice  identificativo  di  gara
(CIG). In sede di creazione del CIG deve essere indicato e  associato
il codice unico di progetto (CUP) identificativo del progetto oggetto
di finanziamento.