Art. 3 Monitoraggio delle attivita' di progettazione 1. Ciascun comune beneficiario del contributo, individuato ai sensi del precedente art. 2, e' tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto. In caso di inosservanza del termine, il contributo e' recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 2. Il monitoraggio delle attivita' di progettazione di cui al comma 1 e dei relativi adempimenti e' effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dove gli interventi sono classificati come «Sviluppo capacita' progettuale dei comuni». 3. Il controllo sull'affidamento della progettazione, il cui termine iniziale coincide con la data di richiesta del CIG sul sistema dell'Autorita' nazionale anticorruzione, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 2, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG). In sede di creazione del CIG deve essere indicato e associato il codice unico di progetto (CUP) identificativo del progetto oggetto di finanziamento.