Art. 5 
 
                           Rendicontazione 
 
  1. Nel rispetto delle esigenze  di  semplificazione  richiamate  in
premessa, i comuni destinatari dei contributi  che  ottemperino  agli
adempimenti informativi richiesti per  il  sistema  di  «Monitoraggio
delle  opere   pubbliche»   della   «Banca   dati   delle   pubbliche
amministrazioni-BDAP» sono esonerati  dall'obbligo  di  presentazione
del rendiconto delle somme ricevute di cui all'art. 158  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente ai dati  finanziari
e di avanzamento procedurale trasmessi al predetto sistema. 
  2. Nel  caso  di  economie  di  spesa  realizzate  sull'affidamento
dell'attivita' di progettazione,  desunte  dal  ripetuto  sistema  di
monitoraggio classificato come «Sviluppo  capacita'  progettuale  dei
comuni», il Ministero  dell'interno  precedera'  a  recuperare  dette
risorse secondo le modalita' di cui ai commi 128 e  129  dell'art.  1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 ottobre 2018 
 
                                         Il Capo Dipartimento         
                                per gli affari interni e territoriali 
                                              Belgiorno               
Il Ragioniere generale dello Stato 
              Franco