Art. 5 Rendicontazione 1. Nel rispetto delle esigenze di semplificazione richiamate in premessa, i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP» sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente ai dati finanziari e di avanzamento procedurale trasmessi al predetto sistema. 2. Nel caso di economie di spesa realizzate sull'affidamento dell'attivita' di progettazione, desunte dal ripetuto sistema di monitoraggio classificato come «Sviluppo capacita' progettuale dei comuni», il Ministero dell'interno precedera' a recuperare dette risorse secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 ottobre 2018 Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali Belgiorno Il Ragioniere generale dello Stato Franco