Art. 3 Criteri di selezione 1. La selezione delle richieste di intervento da finanziare ai sensi dell'art. 2 avviene tenendo conto dei seguenti criteri: a) localizzazione dell'intervento: fino ad un massimo di 27 punti; b) stato di avanzamento della progettazione: fino ad un massimo di 20 punti; c) incidenza del contributo richiesto sull'importo complessivo dell'intervento: fino ad un massimo di 19 punti; d) polifunzionalita' dell'impianto: fino ad un massimo di 18 punti; e) natura giuridica dell'ente titolare del diritto di proprieta' dell'impianto: fino ad un massimo di 16 punti. 2. Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al criterio di cui alla lettera a) del comma 1 sono presi in considerazione, avuto riguardo a tutto il territorio nazionale, i seguenti parametri: i) localizzazione dell'intervento in comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (9 punti); ii) indicatori di reddito Istat, con preferenza per le aree con il livello piu' basso (6 punti); iii) indicatori Istat di scolarizzazione, con preferenza per le aree coi livelli piu' bassi (6 punti); iv) localizzazione dell'intervento in un'area interessata da calamita' naturali in epoca successiva al 2008 (6 punti). 3. Avuto riguardo al tipo di intervento richiesto, il punteggio di cui alla lettera b) del comma 1 e' assegnato in ordine decrescente a seconda che le richieste siano corredate da: i) progetto esecutivo (20 punti); il) progetto definitivo (15 punti); progetto di fattibilita' tecnica ed economica (10 punti). L'attribuzione di tali punteggi e' subordinata alla preventiva approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni pubbliche competenti. 4. Il punteggio di cui alla lettera c) del comma 1 e' assegnato in misura proporzionale alla quota di cofinanziamento del contributo richiesto secondo la formula di seguito indicata: Ai = cofinanziamento dichiarato dal proponente; Bi = costo del quadro economico dell'intervento (importo lavori + somme a disposizione); X = punteggio massimo previsto alla lettera c) pari a 19 punti; Pi = punteggio assegnato al proponente; Ai Pi = X * ---- Bi 5. Per il punteggio di cui alla lettera d) del comma 1 sono assegnati 3 punti per ogni disciplina sportiva praticabile simultaneamente all'interno dell'impianto, fino a un massimo di 18 punti. 6. Il punteggio di cui alla lettera e) del comma 1 e' assegnato in ordine decrescente a seconda che le richieste di intervento abbiano a oggetto impianti o aree di proprieta': i) di un'amministrazione pubblica (10 punti); ii) di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche comunali (6 punti); di un ente no profit (6 punti). Nel caso in cui il beneficiario sia in possesso, anche cumulativamente, dei suddetti requisiti i relativi punteggi saranno oggetto di sommatoria. 7. Sono ammesse al finanziamento le richieste di intervento che abbiano raggiunto un punteggio minimo di 40 punti su 100. 8. In caso di parita' di punteggio saranno prioritariamente finanziate le richieste di intervento localizzate in comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. 9. L'erogazione del contributo avviene in modo frazionato in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori, certificati dal direttore dei lavori.