Art. 4 Cause di esclusione 1. Sono escluse le richieste: a) gia' finanziate con altre risorse pubbliche diverse da quelle di cui al presente decreto; b) presentate da enti che siano gia' stati assegnatari di finanziamenti a valere sul fondo «Sport e Periferie» di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 o sul Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; c) relative a impianti sportivi oggetto di contenzioso giudiziario o che insistono su aree o terreni a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario; d) nei casi di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; e) non siano cofinanziate in misura almeno pari al 25 per cento.