Art. 4 
 
                         Cause di esclusione 
 
  1. Sono escluse le richieste: 
    a) gia' finanziate con altre risorse pubbliche diverse da  quelle
di cui al presente decreto; 
    b) presentate  da  enti  che  siano  gia'  stati  assegnatari  di
finanziamenti a valere sul fondo «Sport e Periferie» di cui  all'art.
15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 o sul  Fondo  di
cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    c)  relative  a  impianti   sportivi   oggetto   di   contenzioso
giudiziario o che insistono su aree o terreni a loro volta oggetto di
contenzioso giudiziario; 
    d) nei casi di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18  aprile
2016, n. 50; 
    e) non siano cofinanziate in misura almeno pari al 25 per cento.