Art. 5 Casi di revoca del contributo 1. Il contributo e' revocato e il beneficiario e' obbligato alla sua restituzione: a) in assenza, mancato rilascio, revoca o annullamento del titolo abilitativo edilizio; b) qualora l'intervento abbia a oggetto un impianto in regime di concessione amministrativa e questa venga meno, salva la possibilita' di subentro per il nuovo concessionario; c) ove sopravvengano i casi di esclusione di cui alle lettere a) e d) dell'art. 4. d) in tutti gli altri casi di grave inadempimento. 2. Le somme restituite ai sensi del comma 1 sono versate nuovamente nel Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto.