Art. 5 
 
                    Casi di revoca del contributo 
 
  1. Il contributo e' revocato e il beneficiario  e'  obbligato  alla
sua restituzione: 
    a) in assenza, mancato rilascio, revoca o annullamento del titolo
abilitativo edilizio; 
    b) qualora l'intervento abbia a oggetto un impianto in regime  di
concessione amministrativa e questa venga meno, salva la possibilita'
di subentro per il nuovo concessionario; 
    c) ove sopravvengano i casi di esclusione di cui alle lettere  a)
e d) dell'art. 4. 
    d) in tutti gli altri casi di grave inadempimento. 
  2. Le somme restituite ai sensi del comma 1 sono versate nuovamente
nel Fondo di cui all'art. 1 del presente decreto.