Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione, ivi comprese l'arricchimento del grado alcolico, la dolcificazione e la frizzantatura, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle Province di Ferrara e Ravenna. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo sentito il consorzio di tutela competente per la denominazione di origine, consentire, in deroga a quanto stabilito al comma 1, con specifiche autorizzazioni, che le operazioni di frizzantatura possano avvenire anche nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto. Tali deroghe possono essere rilasciate a quelle ditte che avendo gia' imbottigliato il vino a DOC «Bosco Eliceo», ne facciano espressa documentata richiesta. 2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualita'. 3. E' consentito l'arricchimento delle uve e dei prodotti a monte del vino nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. Le diverse tipologie devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. I vini a denominazione di origine controllata «Bosco Eliceo» nella tipologia vivace e frizzante devono essere ottenuti unicamente per fermentazione naturale. Per la presa di spuma della tipologia vivace e frizzante deve essere utilizzato mosto, mosto parzialmente fermentato o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine oppure mosto concentrato rettificato. Nelle vinificazioni disgiunte la vinificazione puo' essere effettuata singolarmente per le uve provenienti dai diversi vitigni e l'assemblaggio deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo del completo affinamento. 4. La resa massima delle uve in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro comprese le aggiunte occorrenti per le elaborazioni dei vini frizzanti e vivaci sono: ================================================================= | | | Max hl di | | Tipologia | Resa produzione uva vino |vino per ha| +=====================+=============================+===========+ |«Bosco Eliceo» | | | |Fortana | 70% | 105 | +---------------------+-----------------------------+-----------+ |«Bosco Eliceo» | | | |Merlot | 70% | 105 | +---------------------+-----------------------------+-----------+ |«Bosco Eliceo» | | | |Suvignon | 70% | 105 | +---------------------+-----------------------------+-----------+ | «Bosco Eliceo» | | | |Bianco | 70% | 105 | +---------------------+-----------------------------+-----------+ Qualora la resa uva vino supera i limiti di cui sopra ma non il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite del 75%, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. In entrambi i casi il vino ottenuto potra' essere preso in carico come IGP o varietale o vino bianco o rosso, a seconda della tipologia dell'uva. 5. Per i vini di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge soltanto verso le IGP di pertinenza se iscritti allo schedario vitivinicolo o a vino varietale o a vino bianco o rosso seconda della tipologia dell'uva.