Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione 1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 2. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, dei modi di elaborazione e altre purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione del vino di origine, salve le norme generali piu' restrittive. 3. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente. 4. L'indicazione della menzione relativa al tenore zuccherino del prodotto e' facoltativa per i tipi secchi o abboccati e obbligatoria per i tipi amabili o dolci. 5. Per la tipologia frizzante, qualora si utilizzi il tappo a fungo, alle condizioni stabilite all'art. 8, e' obbligatorio riportare in etichetta l'indicazione della categoria di prodotto conformemente alla vigente normativa nazionale.