Art. 4 
 
                      Formazione, approvazione 
                  e pubblicazione delle graduatorie 
 
  1. La commissione esaminatrice  forma  le  graduatorie  di  merito,
riferite rispettivamente al personale da assumere ai sensi  dell'art.
1, comma 295, della legge n. 205 del  2017  e  dell'art.  19-bis  del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in base al punteggio complessivo
riportato dai  candidati  nella  valutazione  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2. 
  2. Sulla base  di  tali  graduatorie  l'amministrazione  redige  le
graduatorie finali, approvate con decreti del Capo del  Dipartimento,
pubblicati nel  Bollettino  Ufficiale  del  personale  del  Ministero
dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  3. Qualora, durante il periodo di validita' delle  graduatorie,  si
rendano disponibili per la copertura  ulteriori  posti,  l'assunzione
degli altri  candidati  e'  subordinata,  comunque,  all'accertamento
dell'idoneita'  e  dei  requisiti   di   idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale, secondo le modalita' di cui agli articoli  5  e  6  del
presente decreto. 
  4. Al personale  assunto  all'esito  delle  procedure  speciali  di
reclutamento si applica quanto disposto dall'art.  35,  comma  5-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.