Art. 4 Formazione, approvazione e pubblicazione delle graduatorie 1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito, riferite rispettivamente al personale da assumere ai sensi dell'art. 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017 e dell'art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in base al punteggio complessivo riportato dai candidati nella valutazione dei requisiti di cui all'art. 2. 2. Sulla base di tali graduatorie l'amministrazione redige le graduatorie finali, approvate con decreti del Capo del Dipartimento, pubblicati nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Qualora, durante il periodo di validita' delle graduatorie, si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti, l'assunzione degli altri candidati e' subordinata, comunque, all'accertamento dell'idoneita' e dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale, secondo le modalita' di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto. 4. Al personale assunto all'esito delle procedure speciali di reclutamento si applica quanto disposto dall'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.