Art. 7 Corso di formazione 1. Il corso di formazione, della durata di sei mesi esclusivamente per le finalita' del presente decreto, si articola in due fasi: la prima della durata di cinque mesi, la seconda, di applicazione pratica, della durata di un mese e si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso puo' svolgersi anche presso altre sedi. 2. Il corso, che ha carattere residenziale, e' finalizzato allo sviluppo di competenze di ruolo e all'acquisizione di tecniche operative basilari per il soccorso tecnico urgente allo scopo di dotare gli allievi della preparazione necessaria per operare come vigili del fuoco di ruolo nel Corpo nazionale. 3. Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi criteri di valutazione, nonche' i piani di studio sono individuati con decreto del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente articolo.