(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modifica   temporanea   del   disciplinare   di   produzione    della
  Denominazione di origine protetta «Garda» ai  sensi  dell'art.  53,
  punto 4 del regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo  e  del
  Consiglio. 
 
    Il disciplinare di  produzione  della  denominazione  di  origine
protetta «Garda» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Serie generale n. 99 del 29 aprile 2016 e' cosi modificato: 
      L'art. 5, punto 5 e' sostituito nel seguente modo: 
      «La produzione massima di olive degli  uliveti  destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Garda» non puo' superare i 7500 kg per ettaro  coltivato  a
oliveto». 
    Le  disposizioni  di  cui  al  punto  precedente   si   applicano
esclusivamente per l'annata olivicola 2018.