Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Garda» ai sensi dell'art. 53, punto 4 del regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 99 del 29 aprile 2016 e' cosi modificato: L'art. 5, punto 5 e' sostituito nel seguente modo: «La produzione massima di olive degli uliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» non puo' superare i 7500 kg per ettaro coltivato a oliveto». Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2018.