IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220, inerente le misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto in particolare l'art. 26 del regolamento (UE) n. 702/2014 «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e, in particolare, l'art. 5 concernente gli interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva e il capo II, che disciplina gli interventi compensativi ex-post dei danni nelle aree agricole colpite da calamita' naturali e da avversita' atmosferiche eccezionali; Visto il decreto legislativo del 26 marzo 2018, n. 32, recante modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 aprile 2018; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/95/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; Visto il decreto del 23 dicembre 2015, recante piano assicurativo agricolo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° marzo 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; Visto il decreto del 30 dicembre 2016, recante piano assicurativo agricolo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 2017, n. 38; Visto il decreto del 6 novembre 2017, recante piano assicurativo agricolo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2017, n. 297; Visto l'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il fondo per l'emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019; Visto altresi', che il citato art. 1, comma 507, della legge n. 205 del 2017, stabilisce che il Fondo per l'emergenza avicola e' finalizzato, tra l'altro, ad interventi per agevolare la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo ivi individuate; Visto il decreto interministeriale 13 marzo 2018, del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2018 con il quale sono stati definiti i criteri di attuazione e le modalita' di accesso al Fondo per l'emergenza avicola ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Visto l'art. 1 del citato decreto interministeriale 13 marzo 2018, recante interventi per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva del settore avicolo ed, in particolare, il comma 1, lettera a); Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto interministeriale 13 marzo 2018, una somma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e' destinata agli interventi per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui al citato art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attivita' e' limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia; Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto interministeriale 13 marzo 2018, con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono dettagliate le disposizioni applicative degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del medesimo decreto interministeriale, nonche' le informazioni necessarie per la comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuto e le disposizioni necessarie a garantire la demarcazione con gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013; Ritenuto necessario prevedere opportune misure di demarcazione al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento o sovracompensazione a seguito delle misure di sostegno del mercato adottate nel quadro dell'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la compensazione dei danni indiretti successivi al 1° aprile 2016; Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al presente regime, rubricata al n. SA.51808(2018/XA); Visto il Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria adottato annualmente ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 6 settembre 2018; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 13 marzo 2018, individuando le disposizioni applicative degli interventi, le informazioni necessarie per la comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuto e le disposizioni necessarie a garantire la demarcazione con gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013.