Art. 2 
 
Interventi per favorire  la  ripresa  economica  e  produttiva  delle
                           imprese avicole 
 
  1. A favore delle imprese agricole operanti nel settore  avicolo  e
danneggiate dalle  epidemie  di  influenza  aviaria,  possono  essere
concessi  aiuti  per  favorire  la  ripresa  economica  e  produttiva
nell'ambito degli interventi  previsti  dall'art.  5,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 102 del  2004  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono  destinati  a  indennizzare  le
micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione primaria
di prodotti  agricoli,  operanti  nel  settore  avicolo  e  aventi  i
requisiti di cui all'art. 5, comma 1 del del decreto  legislativo  29
marzo  2004,  n.  102  e  s.m.i.,  a  fronte  delle  perdite  causate
dall'influenza aviaria e dei costi sostenuti per la ripresa economica
e produttiva. 
  3. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto: 
    a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'art. 2, punto  2)  del
regolamento (UE) n. 702/2014; 
    b) le imprese destinatarie  di  ordini  di  recupero  pendenti  a
seguito di una precedente decisione della  Commissione  che  dichiara
gli  aiuti  illegittimi  e  incompatibili  con  il  mercato  interno,
conformemente  a  quanto  stabilito  all'art.  1,  paragrafo  5   del
regolamento n. 702/2014; 
    c)  le  imprese  in  difficolta',  come  definite  dall'art.   2,
paragrafo  1,  punto  (14)  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,  ad
eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficolta' a causa
delle perdite o dei danni causati dall'epidemia di influenza  aviaria
conformemente a quanto stabilito all'art. 1, paragrafo 6, lettera  b)
punto ii) del medesimo regolamento. 
  4. Le imprese di cui  al  comma  2  non  devono  aver  sottoscritto
polizze  assicurative  agevolate  a  copertura  del  rischio  mancato
reddito  ai  sensi  del  piano  assicurativo  agricolo   annuale   di
riferimento. 
  5. La spesa per gli interventi di cui al comma 1 e'  a  carico  del
Fondo per l'emergenza avicola, istituito ai sensi dell'art. 1,  comma
507, della legge n. 205/2017 nel limite della  dotazione  complessiva
di 10 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2018 e  5  milioni
per l'anno 2019. 
  6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi fino ad  un  massimale
dell'80% del danno ammissibile rilevato in conseguenza dell'influenza
aviaria a seguito dell'accertamento di focolai di  tale  epizoozia  a
partire dal 1° aprile 2016 e fino al 30 giugno 2018. 
  7. Gli aiuti sono erogati  unicamente  in  relazione  all'epizoozia
influenza aviaria di cui  al  Piano  nazionale  di  sorveglianza  per
l'influenza  aviaria  adottato  annualmente  ai  sensi  del   decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 e sono limitati ai costi e ai danni
causati da tale epizoozia di cui l'autorita' sanitaria competente  ha
formalmente riconosciuto i focolai,  compresi  i  costi  ed  i  danni
connessi a obblighi di quarantena e a difficolta' di ripopolamento  o
reimpianto. 
  8. Gli  aiuti  non  possono  riguardare  misure  per  le  quali  la
legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono  a  carico
del beneficiario, a  meno  che  il  costo  di  tali  misure  non  sia
interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari. 
  9. L'indennizzo e' calcolato esclusivamente in relazione: 
    a) al valore di mercato  degli  animali  abbattuti,  soppressi  o
morti, o dei prodotti di origine animale,  a  seguito  dell'influenza
aviaria di cui al Piano nazionale  di  sorveglianza  per  l'influenza
aviaria adottato annualmente ai  sensi  del  decreto  legislativo  25
gennaio 2010, n. 9 se non finanziato con altri strumenti; 
    il valore di mercato e' stabilito in base al valore degli animali
e  dei  prodotti  immediatamente  prima  dell'insorgere,  sospetto  o
confermato, del focolaio; 
    b) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle
difficolta' di ripopolamento o reimpianto. 
  Dall'importo  vengono  detratti  tutti  i  costi  non  direttamente
collegati  all'influenza  aviaria  che   sarebbero   stati   comunque
sostenuti  dal  beneficiario.  Sono  escluse  dall'aiuto  di  cui  al
presente decreto le  tipologie  di  danno  ammissibili  a  misure  di
sostegno  del  mercato  adottate  nel  quadro   dell'art.   220   del
regolamento  (UE)  n.  1308/2013  per  la  compensazione  dei   danni
indiretti successivi al 1° aprile 2016. 
  10. Non sono concessi  aiuti  individuali  ove  sia  stabilito  che
l'epizoozia e' stata causata deliberatamente dal beneficiario o  sono
la conseguenza della sua negligenza. 
  11. L'imposta sul valore aggiunto (IVA)  non  e'  ammissibile  agli
aiuti, salvo nel caso in cui non  sia  recuperabile  ai  sensi  della
legislazione nazionale sull'IVA. 
  12.  Gli  aiuti  e  gli  eventuali  altri  pagamenti  ricevuti  dal
beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di  altre  misure
nazionali o unionali o in virtu'  di  polizze  assicurative  per  gli
stessi  costi  ammissibili  sono  limitati  al  100   %   dei   costi
ammissibili.