Art. 2 Interventi per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese avicole 1. A favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo e danneggiate dalle epidemie di influenza aviaria, possono essere concessi aiuti per favorire la ripresa economica e produttiva nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono destinati a indennizzare le micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, operanti nel settore avicolo e aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 1 del del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., a fronte delle perdite causate dall'influenza aviaria e dei costi sostenuti per la ripresa economica e produttiva. 3. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto: a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'art. 2, punto 2) del regolamento (UE) n. 702/2014; b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito all'art. 1, paragrafo 5 del regolamento n. 702/2014; c) le imprese in difficolta', come definite dall'art. 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficolta' a causa delle perdite o dei danni causati dall'epidemia di influenza aviaria conformemente a quanto stabilito all'art. 1, paragrafo 6, lettera b) punto ii) del medesimo regolamento. 4. Le imprese di cui al comma 2 non devono aver sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio mancato reddito ai sensi del piano assicurativo agricolo annuale di riferimento. 5. La spesa per gli interventi di cui al comma 1 e' a carico del Fondo per l'emergenza avicola, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge n. 205/2017 nel limite della dotazione complessiva di 10 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2018 e 5 milioni per l'anno 2019. 6. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi fino ad un massimale dell'80% del danno ammissibile rilevato in conseguenza dell'influenza aviaria a seguito dell'accertamento di focolai di tale epizoozia a partire dal 1° aprile 2016 e fino al 30 giugno 2018. 7. Gli aiuti sono erogati unicamente in relazione all'epizoozia influenza aviaria di cui al Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria adottato annualmente ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 e sono limitati ai costi e ai danni causati da tale epizoozia di cui l'autorita' sanitaria competente ha formalmente riconosciuto i focolai, compresi i costi ed i danni connessi a obblighi di quarantena e a difficolta' di ripopolamento o reimpianto. 8. Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari. 9. L'indennizzo e' calcolato esclusivamente in relazione: a) al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti, o dei prodotti di origine animale, a seguito dell'influenza aviaria di cui al Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria adottato annualmente ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 se non finanziato con altri strumenti; il valore di mercato e' stabilito in base al valore degli animali e dei prodotti immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, del focolaio; b) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficolta' di ripopolamento o reimpianto. Dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati all'influenza aviaria che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario. Sono escluse dall'aiuto di cui al presente decreto le tipologie di danno ammissibili a misure di sostegno del mercato adottate nel quadro dell'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la compensazione dei danni indiretti successivi al 1° aprile 2016. 10. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizoozia e' stata causata deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza. 11. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. 12. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtu' di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.