Art. 4 Cumulabilita' degli aiuti 1. Le regioni verificano il cumulo degli aiuti di cui al presente decreto con altre compensazioni percepite dai beneficiari, compresi eventuali risarcimenti ricevuti nel quadro di un regime assicurativo al fine di garantire l'assenza di sovra compensazione rispetto ai danni realmente subiti. 2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati: a. con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili; b. in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensita' di aiuto indicata all'art. 2, comma 6, del presente decreto. 3. Gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli indicati all'art. 2, comma 6, del presente decreto.