Art. 5 
 
                   Esenzione ed entrata in vigore 
 
  1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto ed
ai sensi dell'art. 26, paragrafo 9 del regolamento (UE) n.  702/2014,
sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art.  108,  paragrafo
3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  ai  sensi
dell'art. 3 del medesimo regolamento. 
  2. Sintesi delle  informazioni  relative  al  presente  decreto  e'
trasmessa alla Commissione europea mediante il  sistema  di  notifica
elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in
vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014. 
  3.  I  contributi  sono  concessi  successivamente  alla  data   di
ricezione del numero di identificazione dell'aiuto di cui al presente
decreto, riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea. 
  4. Il presente regime copre costi o perdite causati da  focolai  di
influenza aviaria accertati a partire dal 1° aprile 2016 e fino al 30
giugno 2018. Gli aiuti sono erogati entro quattro anni dalla data  in
cui sono stati registrati tali costi o perdite.