Art. 5 Esenzione ed entrata in vigore 1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto ed ai sensi dell'art. 26, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento. 2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014. 3. I contributi sono concessi successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto di cui al presente decreto, riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea. 4. Il presente regime copre costi o perdite causati da focolai di influenza aviaria accertati a partire dal 1° aprile 2016 e fino al 30 giugno 2018. Gli aiuti sono erogati entro quattro anni dalla data in cui sono stati registrati tali costi o perdite.