Art. 4 
 
                 Ulteriori disposizioni finalizzate 
                 a garantire l'assistenza abitativa 
 
  1. Al fine di garantire il superamento dell'emergenza abitativa, il
Comune  di  Monte  Rinaldo   e'   autorizzato   a   provvedere   alla
realizzazione di interventi edilizi funzionali  a  rendere  abitabile
l'immobile di  proprieta'  comunale  denominato  Palazzo  Fossi,  nel
limite di €  460.000,00,  in  luogo  delle  SAE  di  cui  all'art.  1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
394/2016,  purche'  i  costi  di  realizzazione  di  tali   strutture
abitative risultino economicamente piu' vantaggiosi rispetto a quelli
necessari per la realizzazione delle citate SAE. 
  2.  L'autorizzazione   di   cui   al   comma   1   e'   subordinata
all'approvazione del progetto da parte della Regione Marche la  quale
ne da' comunicazione al Dipartimento della protezione civile. 
  3. Le strutture abitative, realizzate in luogo delle SAE,  dovranno
essere  realizzate  entro  e  non  oltre  8  mesi  decorrenti   dalla
pubblicazione della  presente  ordinanza.  In  caso  di  ritardata  o
mancata realizzazione degli interventi entro tale termine,  i  comuni
interessati provvederanno, con oneri a  carico  dei  propri  bilanci,
all'erogazione del contributo di autonoma sistemazione, nonche'  alle
spese per alloggi alternativi e ad altri oneri  connessi,  in  favore
degli aventi diritto che avrebbero  beneficiato  della  realizzazione
degli immobili di cui al presente articolo. 
  4. Al monitoraggio della realizzazione degli interventi di  cui  al
presente articolo provvede la Regione Marche.