Art. 4 Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire l'assistenza abitativa 1. Al fine di garantire il superamento dell'emergenza abitativa, il Comune di Monte Rinaldo e' autorizzato a provvedere alla realizzazione di interventi edilizi funzionali a rendere abitabile l'immobile di proprieta' comunale denominato Palazzo Fossi, nel limite di € 460.000,00, in luogo delle SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, purche' i costi di realizzazione di tali strutture abitative risultino economicamente piu' vantaggiosi rispetto a quelli necessari per la realizzazione delle citate SAE. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata all'approvazione del progetto da parte della Regione Marche la quale ne da' comunicazione al Dipartimento della protezione civile. 3. Le strutture abitative, realizzate in luogo delle SAE, dovranno essere realizzate entro e non oltre 8 mesi decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza. In caso di ritardata o mancata realizzazione degli interventi entro tale termine, i comuni interessati provvederanno, con oneri a carico dei propri bilanci, all'erogazione del contributo di autonoma sistemazione, nonche' alle spese per alloggi alternativi e ad altri oneri connessi, in favore degli aventi diritto che avrebbero beneficiato della realizzazione degli immobili di cui al presente articolo. 4. Al monitoraggio della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo provvede la Regione Marche.