Art. 7 
 
               Disposizioni per garantire l'assistenza 
                      ai parenti delle vittime 
 
  1. La Regione Abruzzo e' autorizzata ad  erogare  in  favore  della
prefettura di Pescara le risorse necessarie nel limite massimo  di  €
25.000,00, per il  rimborso  delle  spese  documentate  di  vitto  ed
alloggio sostenute dai parenti delle persone coinvolte nell'emergenza
Hotel Rigopiano, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 10.