Art. 7 Disposizioni per garantire l'assistenza ai parenti delle vittime 1. La Regione Abruzzo e' autorizzata ad erogare in favore della prefettura di Pescara le risorse necessarie nel limite massimo di € 25.000,00, per il rimborso delle spese documentate di vitto ed alloggio sostenute dai parenti delle persone coinvolte nell'emergenza Hotel Rigopiano, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 10.