Art. 2 Prestazioni di lavoro straordinario 1. Per la realizzazione dell'attivita' previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 519 del 28 maggio 2018, il commissario delegato di cui al comma 1 puo' avvalersi dell'Agenzia per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, con riconoscimento per il personale non dirigenziale, previa ricognizione delle prestazioni effettivamente rese, delle prestazioni di lavoro straordinario, per un massimo di sette unita' fino ad un massimo di quarantacinque ore mensili pro-capite per la durata di sei mesi a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Gli oneri relativi, nel limite massimo di euro 41.496,29 sono posti a carico della contabilita' speciale intestata al commissario delegato ai sensi dell'art. 2, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 519 del 28 maggio 2018.