Art. 2 
 
 
                 Prestazioni di lavoro straordinario 
 
  1. Per la realizzazione dell'attivita' previste dall'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 519  del  28  maggio
2018, il commissario delegato  di  cui  al  comma  1  puo'  avvalersi
dell'Agenzia per la prevenzione e protezione ambientale  del  Veneto,
con  riconoscimento  per  il  personale  non   dirigenziale,   previa
ricognizione delle prestazioni effettivamente rese, delle prestazioni
di lavoro straordinario, per un massimo di sette unita'  fino  ad  un
massimo di quarantacinque ore mensili pro-capite per la durata di sei
mesi a partire dall'entrata in vigore della presente  ordinanza.  Gli
oneri relativi, nel limite massimo di euro  41.496,29  sono  posti  a
carico della contabilita' speciale intestata al commissario  delegato
ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2  dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 519 del 28 maggio 2018.