DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE ------------------------------------------------------------------- Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi Capitolo 2 - Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione Sezione IV - La politica di remunerazione per particolari categorie ------------------------------------------------------------------- SEZIONE IV LA POLITICA DI REMUNERAZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE 1. Agenti in attivita' finanziaria, agenti di assicurazione e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede Il presente paragrafo si applica - in aggiunta ai principi generali enunciati nella Sezione I, par. 5, riferibili alle reti distributive esterne nella loro interezza - agli agenti in attivita' finanziaria, agli agenti di assicurazione e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, diversi dai dipendenti della banca. I criteri di seguito indicati muovono dall'esigenza di adattare le regole sulla struttura della remunerazione del personale (cfr. Sezione III), fondate sulla compresenza di una parte fissa e di una variabile, alle specificita' della remunerazione di questi soggetti, che e' per solito interamente variabile in ragione della natura autonoma del rapporto di lavoro. Ai fini del presente paragrafo, si intende per: - componente "non ricorrente", la parte della remunerazione che ha una valenza incentivante (legata, ad esempio, all'incremento dei volumi della raccolta netta, al superamento di determinati benchmark sui prodotti, al lancio di nuovi prodotti, etc.). La provvigione non ha di per se' valenza incentivante; - componente "ricorrente", la parte della remunerazione diversa da quella "non ricorrente", che rappresenta l'elemento piu' stabile e ordinario della remunerazione. La componente "non ricorrente" e' equiparata alla remunerazione variabile del personale; la componente "ricorrente" e', invece, equiparata alla remunerazione fissa. Salvo quanto previsto per il personale piu' rilevante, la remunerazione totale del singolo agente o consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede puo' essere interamente "ricorrente". Quando essa si compone anche della componente "non ricorrente", si applicano le regole che seguono. 1. Le banche determinano ex ante e correggono ex post la remunerazione "non ricorrente" di agenti e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, tenendo conto di indicatori di rischiosita' operativa tali da promuovere la correttezza dei comportamenti e il collegamento con i rischi legali e reputazionali che possono ricadere sulla banca, nonche' idonei a favorire la conformita' alle norme e la tutela e fidelizzazione della clientela; 2. la determinazione del bonus pool (inteso come l'ammontare complessivo della componente "non ricorrente" riconosciuta a una particolare categoria di personale che presenta medesime caratteristiche retributive, es. tutti gli agenti in attivita' finanziarie o tutti i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) tiene conto delle condizioni patrimoniali e di liquidita' della banca e del gruppo a cui questa eventualmente appartiene. A tal fine, sono previste condizioni di accesso alla remunerazione "non ricorrente" (cd. "gate") che ne impediscono il pagamento in tutto o in parte; 3. la correzione ex post della remunerazione "non ricorrente" di ciascun soggetto si basa su indicatori granulari - determinati in ragione delle caratteristiche della banca (criterio di proporzionalita') -, idonei a riflettere in modo efficace e anticipato anomalie o criticita' nelle relazioni con la clientela e nei rischi assunti per conto della banca. Tutti i parametri utilizzati, sia qualitativi sia quantitativi, sono ben individuati, oggettivi e di pronta valutazione; anche le valutazioni discrezionali si fondano su criteri chiari e predeterminati. La distinzione tra la componente "ricorrente" e quella "non ricorrente" della remunerazione, gli indicatori di rischiosita' operativa a cui ancorare la componente "non ricorrente" (anche in vista della correzione per i rischi ex post), le condizioni di accesso alla remunerazione "non ricorrente" e le altre caratteristiche essenziali dei sistemi di remunerazione sono determinati ex ante, secondo criteri oggettivi, e adeguatamente formalizzati e documentati nelle politiche di remunerazione e incentivazione della banca e nella documentazione contrattuale che disciplina il rapporto. Le regole di questo paragrafo non si applicano nei confronti degli agenti e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, non qualificati come personale piu' rilevante, che siano iscritti all'albo da meno di 3 anni e non abbiano precedentemente intrattenuto rapporti di lavoro con banche o intermediari finanziari non bancari. Le banche includono nel processo di identificazione del personale piu' rilevante, di cui alla Sezione I, par. 6, anche gli agenti in attivita' finanziaria e di assicurazione e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede addetti alle reti distributive esterne (tipicamente, potrebbero risultare come personale piu' rilevante le figure dell'"area manager", "divisional manager", etc.). Per i soggetti identificati come personale piu' rilevante la remunerazione si compone sempre di una parte "ricorrente" e di una "non ricorrente"; alla parte "non ricorrente" si applicano - secondo quanto indicato nella Sezione I, parr. 6 e 7 - le norme piu' stringenti previste per il personale piu' rilevante (43) , in aggiunta alle regole che precedono valide per tutti gli agenti e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede addetti alle reti distributive esterne (allineamento ai rischi, gates, indicatori di compliance, etc.). (43) Il principio generale di adeguato bilanciamento tra la parte fissa e quella variabile (cfr. Sezione III, par.1) va coerentemente riferito al rapporto tra la parte "ricorrente" e quella "non ricorrente". Costituirebbe pertanto un'elusione delle disposizioni del presente capitolo una situazione nella quale la parte incentivante ("non ricorrente") sia identificata dalla banca in un ammontare molto basso o irrilevante, vanificando quindi gli obiettivi perseguiti dalla disciplina stessa.