(Disposizioni di Vigilanza-Sezione IV)
               DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE 
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  Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV 
  Titolo IV - Governo societario,  controlli  interni,  gestione  dei
rischi 
  Capitolo 2 - Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione 
  Sezione IV - La politica di remunerazione per particolari categorie 
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                             SEZIONE IV 
 
       LA POLITICA DI REMUNERAZIONE PER PARTICOLARI CATEGORIE 
 
  1. Agenti in  attivita'  finanziaria,  agenti  di  assicurazione  e
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede 
  Il presente paragrafo si applica - in aggiunta ai principi generali
enunciati nella Sezione I, par. 5, riferibili alle reti  distributive
esterne nella loro interezza - agli agenti in attivita'  finanziaria,
agli agenti di assicurazione e  ai  consulenti  finanziari  abilitati
all'offerta fuori sede, diversi dai dipendenti della banca. 
  I criteri di seguito indicati muovono dall'esigenza di adattare  le
regole  sulla  struttura  della  remunerazione  del  personale  (cfr.
Sezione III), fondate sulla compresenza di una parte fissa e  di  una
variabile, alle specificita' della remunerazione di questi  soggetti,
che e' per solito  interamente  variabile  in  ragione  della  natura
autonoma del rapporto di lavoro. 
  Ai fini del presente paragrafo, si intende per: 
  - componente "non ricorrente", la parte della remunerazione che  ha
una valenza incentivante  (legata,  ad  esempio,  all'incremento  dei
volumi della raccolta netta, al superamento di determinati  benchmark
sui prodotti, al lancio di nuovi prodotti, etc.). La provvigione  non
ha di per se' valenza incentivante; 
  - componente "ricorrente", la parte della remunerazione diversa  da
quella "non ricorrente", che rappresenta l'elemento  piu'  stabile  e
ordinario della remunerazione. 
  La componente "non ricorrente"  e'  equiparata  alla  remunerazione
variabile del  personale;  la  componente  "ricorrente"  e',  invece,
equiparata alla remunerazione fissa. 
  Salvo  quanto  previsto  per  il  personale  piu'   rilevante,   la
remunerazione totale del  singolo  agente  o  consulente  finanziario
abilitato   all'offerta   fuori   sede   puo'   essere    interamente
"ricorrente". Quando essa si  compone  anche  della  componente  "non
ricorrente", si applicano le regole che seguono. 
  1.  Le  banche  determinano  ex  ante  e  correggono  ex  post   la
remunerazione "non ricorrente"  di  agenti  e  consulenti  finanziari
abilitati all'offerta fuori sede,  tenendo  conto  di  indicatori  di
rischiosita'  operativa  tali  da  promuovere  la   correttezza   dei
comportamenti e il collegamento con i rischi legali  e  reputazionali
che possono ricadere  sulla  banca,  nonche'  idonei  a  favorire  la
conformita' alle norme e la tutela e fidelizzazione della clientela; 
  2. la  determinazione  del  bonus  pool  (inteso  come  l'ammontare
complessivo della componente  "non  ricorrente"  riconosciuta  a  una
particolare   categoria   di   personale   che   presenta    medesime
caratteristiche  retributive,  es.  tutti  gli  agenti  in  attivita'
finanziarie o tutti i  consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta
fuori sede) tiene conto delle condizioni patrimoniali e di liquidita'
della banca e del gruppo a cui questa eventualmente appartiene. A tal
fine, sono previste condizioni di  accesso  alla  remunerazione  "non
ricorrente" (cd. "gate") che ne impediscono il pagamento in  tutto  o
in parte; 
  3.	la correzione ex post della remunerazione  "non  ricorrente"  di
ciascun soggetto si basa su indicatori  granulari  -  determinati  in
ragione   delle   caratteristiche   della    banca    (criterio    di
proporzionalita')  -,  idonei  a  riflettere  in  modo   efficace   e
anticipato anomalie o criticita' nelle relazioni con la  clientela  e
nei  rischi  assunti  per  conto  della  banca.  Tutti  i   parametri
utilizzati, sia qualitativi sia quantitativi, sono  ben  individuati,
oggettivi e di pronta valutazione; anche le valutazioni discrezionali
si fondano su criteri chiari e predeterminati. 
  La  distinzione  tra  la  componente  "ricorrente"  e  quella  "non
ricorrente"  della  remunerazione,  gli  indicatori  di  rischiosita'
operativa a cui ancorare la componente  "non  ricorrente"  (anche  in
vista della correzione per  i  rischi  ex  post),  le  condizioni  di
accesso   alla   remunerazione   "non   ricorrente"   e   le    altre
caratteristiche  essenziali  dei  sistemi   di   remunerazione   sono
determinati ex  ante,  secondo  criteri  oggettivi,  e  adeguatamente
formalizzati  e  documentati  nelle  politiche  di  remunerazione   e
incentivazione della banca e nella  documentazione  contrattuale  che
disciplina il rapporto. 
  Le regole di questo paragrafo non si applicano nei confronti  degli
agenti e dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori  sede,
non qualificati come personale piu'  rilevante,  che  siano  iscritti
all'albo da meno di 3 anni e non abbiano precedentemente intrattenuto
rapporti di lavoro con banche o intermediari finanziari non bancari. 
  Le banche includono nel processo di identificazione  del  personale
piu' rilevante, di cui alla Sezione I, par. 6, anche  gli  agenti  in
attivita' finanziaria e di assicurazione e  i  consulenti  finanziari
abilitati all'offerta  fuori  sede  addetti  alle  reti  distributive
esterne  (tipicamente,  potrebbero  risultare  come  personale   piu'
rilevante le figure dell'"area manager", "divisional manager", etc.). 
  Per i  soggetti  identificati  come  personale  piu'  rilevante  la
remunerazione si compone sempre di una parte "ricorrente"  e  di  una
"non ricorrente"; alla parte "non ricorrente" si applicano -  secondo
quanto indicato nella Sezione  I,  parr.  6  e  7  -  le  norme  piu'
stringenti previste  per  il  personale  piu'  rilevante  (43)  ,  in
aggiunta alle regole che precedono valide  per  tutti  gli  agenti  e
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede  addetti  alle
reti distributive esterne (allineamento ai rischi, gates,  indicatori
di compliance, etc.). 
 

(43) Il principio generale di adeguato  bilanciamento  tra  la  parte
     fissa  e  quella  variabile  (cfr.  Sezione   III,   par.1)   va
     coerentemente riferito al rapporto tra la parte  "ricorrente"  e
     quella  "non  ricorrente".  Costituirebbe  pertanto  un'elusione
     delle disposizioni del presente capitolo  una  situazione  nella
     quale la parte incentivante ("non ricorrente") sia  identificata
     dalla  banca  in  un  ammontare  molto  basso   o   irrilevante,
     vanificando quindi gli  obiettivi  perseguiti  dalla  disciplina
     stessa.