DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE ------------------------------------------------------------------- Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV Titolo IV - Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi Capitolo 2 - Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione Sezione VII - Disposizioni transitorie e finali ------------------------------------------------------------------- SEZIONE VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. Disposizioni transitorie Le politiche di remunerazione e incentivazione conformi alle disposizioni del presente Capitolo sono sottoposte, al piu' tardi, all'approvazione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2018. Le banche, nei limiti consentiti dai contratti collettivi: - applicano le disposizioni del presente Capitolo ai contratti individuali che sono stipulati a partire dal 1° aprile 2019; - adeguano i contratti individuali in corso alle disposizioni del presente Capitolo tempestivamente e, comunque, entro il 1° aprile 2019 per i componenti degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo ed entro il 30 giugno 2019 per il restante personale. I contratti collettivi sono allineati al presente Capitolo alla prima occasione utile. Fino al completo adeguamento al presente Capitolo, le banche rispettano quanto stabilito ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 18 novembre 2014, recante Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari (7° aggiornamento della presente Circolare). 2. Deroga per il personale operante nelle SGR, SICAV e SICAF di gruppo bancario In deroga a quanto previsto nella Sezione I, par. 4, la societa' capogruppo puo' non applicare la regola sul limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione di cui alla Sez. III, parr. 1.2 e 3, al personale di una SGR, SICAV o SICAF ("gestore") appartenente al gruppo, identificato dalla capogruppo come piu' rilevante per il gruppo, se questo personale svolge attivita' esclusivamente per il gestore stesso. La scelta di avvalersi della deroga di cui al precedente capoverso, adeguatamente motivata dalla societa' capogruppo, puo' riguardare le sole remunerazioni riconosciute a partire dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. A partire dall'esercizio 2019 tale scelta e' opportunamente illustrata e motivata nella politica di remunerazione e sottoposta ad approvazione dell'assemblea della capogruppo; negli anni successivi non e' necessario sottoporre a quest'ultima una nuova delibera, a condizione che non siano cambiate le motivazioni sulla base delle quali la societa' capogruppo ha deliberato l'introduzione della deroga. Resta fermo il rispetto delle altre regole applicabili al personale dei gestori appartenenti al gruppo in forza del presente Capitolo, nonche' della normativa di attuazione dell'articolo 6 del TUF.