(Disposizioni di Vigilanza-Sezione VII)
               DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE 
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  Parte Prima - Recepimento in Italia della CRD IV 
  Titolo IV - Governo societario,  controlli  interni,  gestione  dei
rischi 
  Capitolo 2 - Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione 
  Sezione VII - Disposizioni transitorie e finali 
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                             SEZIONE VII 
 
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
  1. Disposizioni transitorie 
  Le  politiche  di  remunerazione  e  incentivazione  conformi  alle
disposizioni del presente Capitolo sono sottoposte,  al  piu'  tardi,
all'approvazione  dell'assemblea  convocata  per  l'approvazione  del
bilancio 2018. 
  Le banche, nei limiti consentiti dai contratti collettivi: 
  - applicano le disposizioni  del  presente  Capitolo  ai  contratti
individuali che sono stipulati a partire dal 1° aprile 2019; 
  - adeguano i contratti individuali in corso alle  disposizioni  del
presente Capitolo tempestivamente e, comunque,  entro  il  1°  aprile
2019 per  i  componenti  degli  organi  di  supervisione  strategica,
gestione e controllo ed entro il  30  giugno  2019  per  il  restante
personale. 
  I contratti collettivi sono allineati  al  presente  Capitolo  alla
prima occasione utile. 
  Fino al  completo  adeguamento  al  presente  Capitolo,  le  banche
rispettano quanto stabilito ai sensi del  provvedimento  della  Banca
d'Italia del 18 novembre 2014, recante  Disposizioni  in  materia  di
politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle  banche  e
nei gruppi bancari (7° aggiornamento della presente Circolare). 
 
  2. Deroga per il personale operante nelle SGR,  SICAV  e  SICAF  di
gruppo bancario 
  In deroga a quanto previsto nella Sezione I, par.  4,  la  societa'
capogruppo puo' non applicare la regola sul limite al rapporto tra la
componente variabile e quella fissa della remunerazione di  cui  alla
Sez. III, parr. 1.2 e 3, al personale  di  una  SGR,  SICAV  o  SICAF
("gestore") appartenente al  gruppo,  identificato  dalla  capogruppo
come piu'  rilevante  per  il  gruppo,  se  questo  personale  svolge
attivita' esclusivamente per il gestore stesso. 
  La scelta di avvalersi della deroga di cui al precedente capoverso,
adeguatamente motivata dalla societa' capogruppo, puo' riguardare  le
sole remunerazioni riconosciute  a  partire  dall'entrata  in  vigore
delle presenti  disposizioni.  A  partire  dall'esercizio  2019  tale
scelta e' opportunamente illustrata  e  motivata  nella  politica  di
remunerazione  e  sottoposta  ad  approvazione  dell'assemblea  della
capogruppo; negli anni successivi  non  e'  necessario  sottoporre  a
quest'ultima una nuova delibera, a condizione che non siano  cambiate
le motivazioni sulla base  delle  quali  la  societa'  capogruppo  ha
deliberato l'introduzione della deroga. 
  Resta fermo il rispetto delle altre regole applicabili al personale
dei gestori appartenenti al gruppo in forza  del  presente  Capitolo,
nonche' della normativa di attuazione dell'articolo 6 del TUF.