(Allegati-Allegato)
                                                             Allegato 
 
 
Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine
             controllata e garantita dei vini «Dogliani» 
 
    Art. 7 (Designazione e presentazione).  -  L'intero  articolo  e'
sostituito con il seguente testo: 
 
                               Art. 7. 
                    Etichettatura e presentazione 
 
    1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore  e'
vietata l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle
previste dal presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli
aggettivi extra,  fine,  naturale,  scelto,  selezionato,  vecchio  e
similari. 
    2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Dogliani», e'  consentito  l'uso  di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,  marchi
privati, purche' veritiere, non abbiano significato laudativo  e  non
traggano in inganno il consumatore. 
    3. Nella designazione  e  presentazione  dei  vini  «Dogliani»  e
«Dogliani»  superiore  la  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  puo'  essere  seguita  dal  nome  di  una   delle   unita'
geografiche aggiuntive previste nell'elenco di cui all'allegato 1 del
presente disciplinare, ai sensi dell'art. 29, comma 4 della legge  n.
238/2016. 
    Nell'etichettatura, detta unita' geografica aggiuntiva non potra'
figurare in caratteri di dimensioni superiori a quelli utilizzati per
indicare la denominazione  «Dogliani»;  inoltre  l'unita'  geografica
aggiuntiva riferita al comune, di cui  alla  parte  A)  del  predetto
allegato 1, deve essere preceduta dalla dicitura «del Comune di». 
    4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore, la
denominazione di origine  puo'  essere  accompagnata  dalla  menzione
«vigna»,  a  condizione  che  venga  rivendicata  anche  la   «unita'
geografica aggiuntiva» e purche': tale menzione figuri  nell'apposito
elenco regionale, ai sensi dell'art. 31 comma 10,  del  decreto-legge
n. 238/2016, venga riportata sia nella denuncia  delle  uve  sia  nei
registri e nei documenti di  accompagnamento  e  la  vinificazione  e
conservazione del vino avvengano  in  recipienti  separati.  Inoltre,
tale utilizzo puo' essere effettuato esclusivamente dai soggetti  che
effettuano  congiuntamente   le   operazioni   di   vinificazione   e
imbottigliamento del relativo vino. 
    La  menzione  «vigna»  seguita  dal  relativo  toponimo  o   nome
tradizionale deve essere riportata  in  etichetta  con  caratteri  di
dimensione non superiore al 50% di quelli usati per la  denominazione
«Dogliani». 
    5. L'indicazione «superiore» deve essere riportata con gli stessi
caratteri per  dimensione,  colore,  tipo  a  quelli  utilizzati  per
indicare la denominazione «Dogliani». 
    L'indicazione «superiore» dovra' essere  riportata  sulla  stessa
riga o immediatamente sotto la denominazione «Dogliani» 
    6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore, e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.