Allegato Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Dogliani» Art. 7 (Designazione e presentazione). - L'intero articolo e' sostituito con il seguente testo: Art. 7. Etichettatura e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. 2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani», e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' veritiere, non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore. 3. Nella designazione e presentazione dei vini «Dogliani» e «Dogliani» superiore la denominazione di origine controllata e garantita puo' essere seguita dal nome di una delle unita' geografiche aggiuntive previste nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente disciplinare, ai sensi dell'art. 29, comma 4 della legge n. 238/2016. Nell'etichettatura, detta unita' geografica aggiuntiva non potra' figurare in caratteri di dimensioni superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Dogliani»; inoltre l'unita' geografica aggiuntiva riferita al comune, di cui alla parte A) del predetto allegato 1, deve essere preceduta dalla dicitura «del Comune di». 4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore, la denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna», a condizione che venga rivendicata anche la «unita' geografica aggiuntiva» e purche': tale menzione figuri nell'apposito elenco regionale, ai sensi dell'art. 31 comma 10, del decreto-legge n. 238/2016, venga riportata sia nella denuncia delle uve sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati. Inoltre, tale utilizzo puo' essere effettuato esclusivamente dai soggetti che effettuano congiuntamente le operazioni di vinificazione e imbottigliamento del relativo vino. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione non superiore al 50% di quelli usati per la denominazione «Dogliani». 5. L'indicazione «superiore» deve essere riportata con gli stessi caratteri per dimensione, colore, tipo a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Dogliani». L'indicazione «superiore» dovra' essere riportata sulla stessa riga o immediatamente sotto la denominazione «Dogliani» 6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.