IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino Carlo Bo, emanato con decreto rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 89 del 16 aprile 2012, ed, in particolare, l'art. 5; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed, in particolare, l'art. 6; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario ed, in particolare, l'art. 2; Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 58/2018 del 23 marzo 2018, con la quale e' stato espresso parere favorevole alla proposta di modifica del testo vigente dello statuto di Ateneo; Vista la delibera del senato accademico n. 58/2018 del 24 aprile 2018, con la quale sono state approvate le seguenti modifiche: Sommario: «Titolo III - Organi dell'ateneo»; sono cassate le parole «Art. 20 - Consiglio degli studenti»; «Art. 21 - Comitato etico», con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli; dopo le parole «Art. 20 - Nucleo di valutazione» sono inserite le parole «Art. 21 - Direttore generale»; dopo le parole «Art. 21 - Direttore generale» sono inserite le parole: «Titolo IV - Altri organismi di ateneo», con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi titoli del sommario, e sono inserite le parole: «Art. 22 - Consiglio degli studenti» e «Art. 23 - Comitati etici», con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli; dopo le parole: «Art. 25 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» sono inserite le parole: «Art. 26 - Presidio della qualita'» con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli; dopo le parole «Titolo V - Organizzazione dell'amministrazione» sono cassate le parole «e direttore generale»; dopo la parola «Principi» sono cassate le parole «Art. 27 - Direttore generale» con conseguente scorrimento della numerazione; art. 1, comma 5: dopo la parola «consultazione» e' cassata la parola «periodica» e dopo la parola «internazionali» e' aggiunto il seguente capoverso: «L'universita' sostiene con ogni mezzo adeguato la Fondazione Carlo e Marise Bo e ne promuove le finalita'»; art. 1, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente comma 9: «L'ateneo promuove la cultura e il miglioramento continuo della qualita' delle proprie strutture e sovraintende all'adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita'. Il sistema si basa su meccanismi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle attivita' svolte.» con conseguente scorrimento della numerazione successiva; art. 6, comma 2: dopo la parola «parere» e' inserita la parola «favorevole»; art. 6, comma 4: dopo le parole «Il regolamento» e' cassata la parola «di»; prima di «amministrazione» sono inserite le parole «per l'»; dopo «amministrazione» viene cassata la parola «e» e sono inserite le parole «, la finanza e la»; art. 9, comma 2: dopo le parole «a tempo determinato,» e' inserita la frase: «professori emeriti ed onorari la cui proposta di nomina e' stata avanzata dal Dipartimento stesso»; art. 9, comma 3: dopo le parole «dal consiglio di amministrazione,» sono inserite le parole: «coerentemente con la sostenibilita' dell'offerta formativa,» e dopo le parole «proposta medesima» sono inserite le parole «ovvero almeno venti, purche' gli stessi costituiscano almeno l'80% di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'universita' appartenenti ad una medesima area disciplinare.»; art. 9, comma 7: dopo le parole «dal regolamento» la parola «di» viene sostituita da «per l'» e dopo «amministrazione» viene inserita la virgola, cassata la parola «e» e aggiunte le parole «la finanza e la»; dopo le parole «legge n. 240/2010.» e' aggiunta la frase: «Le responsabilita' economico-amministrative in capo a ciascun Dipartimento sono definite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.»; art. 9, comma 8: dopo le parole «dell'ateneo» e' aggiunta la frase «, anche in funzione della sostenibilita' dell'offerta formativa,»; le parole «il Dipartimento provvede» vengono sostituite da «i Dipartimenti provvedono»; dopo le parole «a determinare le» viene cassata la parola «proprie»; art. 11, comma 1: dopo la parola «regolamentare» viene aggiunta la seguente frase: «e specificamente dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.»; art. 11, comma 3: prima delle parole: «anzianita' anagrafica» il termine «maggiore» e' sostituito da «minore»; art. 11, comma 6: dopo la parola «docente» viene aggiunta la frase «e del personale tecnico-amministrativo»; art. 12, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma 4: «L'Istituto superiore di scienze religiose "Italo Mancini" dell'ateneo ha le finalita': a) di promuovere la ricerca scientifica nel campo delle scienze religiose e teologiche; b) di stimolare la formazione di una cultura comparativa, adatta alla complessita' del mondo contemporaneo, e di un'attitudine al dialogo interreligioso e multiculturale; c) di formare insegnanti di religione cattolica per le scuole pubbliche. Per il raggiungimento di questa ultima finalita' l'Istituto opera in regime di convenzione, appositamente stipulata, fra il rettore e l'ordinario della Diocesi di Urbino e attiva specifici corsi di specializzazione. Le modalita' di funzionamento del predetto Istituto sono stabilite da apposito regolamento, adottato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.»; art. 16, comma 2: lettera g), primo trattino: le parole «il documento» sono sostituite da «i documenti» e dopo «programmazione» vengono inserite le parole «strategica e»; lettera l): dopo «regolamento» la parola «di» viene sostituita da «per l'» e dopo «amministrazione» viene cassata la parola «e» e vengono aggiunte le parole «, la finanza e la»; art. 16, comma 4: lettera a): il numero «70» viene sostituito da «73»; lettera b): il numero «20» viene sostituito da «22»; lettera c): il numero «10» viene sostituto da «5»; art. 16, comma 6: prima di «anzianita' anagrafica» la parola «maggiore» viene sostituita da «minore»; art. 17, comma 2: lettera a), terzo trattino: all'inizio del periodo vengono aggiunte le parole «sul piano strategico e»; lettera b), terzo trattino: dopo «regolamento» la parola «di» viene sostituita da «per l'» e dopo «amministrazione» viene cassata la parola «e» e vengono aggiunte le parole «, la finanza e la»; lettera g): viene cassata la parola «approvare» e vengono inserite le parole «provvedere secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 7,»; dopo «componenti» sono cassate le parole «la proposta del Rettore di» e viene inserita la parola «alla»; dopo la parola «nomina» sono cassate le parole «di due» e viene inserita la parola «dei»; dopo le parole «consiglio di amministrazione» vengono cassate le parole «appartenenti al personale docente dell'ateneo»; art. 17, comma 3, lettera c), punto 2: dopo le parole «professore associato» viene inserito il seguente periodo: «l'organo e', comunque, validamente costituito anche in caso di eventuali passaggi di ruolo dei membri in carica, fermo restando quanto previsto al punto 2).»; art. 17, comma 4: dopo le parole «tre anni» vengono inserite le parole «a decorrere dal 1° novembre successivo alle elezioni»; art. 18, comma 2, lettera b): primo trattino: dopo «regolamento» la parola «di» viene sostituita da «per l'» e dopo «amministrazione» viene cassata la parola «e» e vengono aggiunte le parole «, la finanza e la»; secondo trattino: dopo la parola «nonche'» vengono inserite le parole «il piano strategico,»; lettera h): dopo «regolamento» la parola «di» viene sostituita da «per l'» e dopo «amministrazione» viene cassata la parola «e» e vengono aggiunte le parole «, la finanza e la»; art. 18, comma 10: dopo le parole «tre anni a» viene cassata la frase «partire dal decreto di nomina. I rappresentanti degli studenti e studentesse restano in carica due anni a partire dalla prima riunione dello stesso. Tutti i mandati possono essere rinnovati per una sola volta.» e viene inserita la frase «decorrere dal 1° gennaio successivo alle elezioni. Il mandato puo' essere rinnovato una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti e studentesse ha durata biennale.»; articoli 20 e 21 vengono cassati con conseguente scorrimento della numerazione; gli stessi, con numerazione rispettivamente 22 e 23, vengono inseriti nel nuovo «Titolo IV - Altri organismi di ateneo»; art. 22 (ora art. 20), comma 1: dopo le parole «dell'offerta didattica» vengono inserite le parole «e dell'attivita' di ricerca in conformita' alle norme dell'ordinamento universitario, verifica» e viene cassata la seguente frase «anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti ai sensi dell'art. 13 del presente statuto. Verifica l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti, nonche'»; dopo le parole «sono altresi' attribuite» sono cassate le parole «, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR,»; art. 22 (ora art. 20), comma 5: vengono cassate le parole «diverse competenze presenti nelle»; dopo la parola «aree» vengono cassate le parole «scientifico-disciplinari»; viene inserito, con il numero 21 e con conseguente scorrimento della numerazione, il contenuto dell'ex art. 27 il quale viene eliminato dal «Titolo IV - Organizzazione dell'amministrazione e direttore generale» come segue: «Art. 21 - Direttore generale. - 1. Il direttore generale ha funzioni di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione. Esercita i compiti attribuiti dalla legge ai dirigenti di uffici dirigenziali generali, in quanto compatibili. 2. Il direttore generale partecipa alle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Egli redige e invia al consiglio di amministrazione, al senato accademico e al nucleo di valutazione una relazione annuale sull'attivita' svolta. 3. L'incarico di direttore generale e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, scegliendo tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. L'incarico, regolato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ha durata non superiore a quattro anni ed e' rinnovabile. Il direttore generale puo' essere revocato prima della scadenza, su proposta del rettore, con atto motivato del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 4. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato in conformita' ai criteri e ai parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale venga conferito a dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. 5. Il direttore generale designa chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.»; dopo il nuovo art. 21 e' aggiunto il seguente titolo: «Titolo IV - Altri organismi di ateneo» con conseguente scorrimento della numerazione dei titoli successivi; art. 22 (ex art. 20), comma 4: dopo le parole «dalle studentesse» vengono cassate le parole «eletti nel» e sostituite dalle parole «membri del»; dopo le parole «senato accademico» la parola «nel» viene sostituita con «del»; dopo «consiglio di amministrazione» vengono cassate le parole «,negli organi di gestione del diritto allo studio»; prima delle parole «consigli di Dipartimento» la parola «nei» viene sostituita con «dei»; art. 23 (ex art. 21): le parole «comitato etico» vengono sostituite da «comitati etici» ovunque presenti; art. 24 (ex art. 23): al comma 3 sono cassate le parole: «, immediatamente rinnovabili per una sola volta»; art. 24 (ex art. 23): e' aggiunto il seguente comma 5: «Le modalita' di funzionamento del collegio di disciplina sono stabilite da apposito regolamento adottato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.»; viene aggiunto il seguente art. 26 con conseguente scorrimento della numerazione: «Art. 26 - Presidio della Qualita' - 1. Il presidio della qualita' di ateneo ha la finalita' di formulare raccomandazioni e linee guida per favorire l'adozione di adeguate politiche della qualita', monitorare l'efficace svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' e di accreditamento dell'ateneo, proponendo strumenti comuni ed attivita' formative ai fini della loro applicazione. 2. La composizione, la nomina, la durata e le modalita' di funzionamento del presidio della qualita' di ateneo sono stabilite da apposito regolamento adottato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.»; art. 27 (ex art. 25), comma 1: dopo le parole «le autonomie locali,» sono cassate le parole «l'E.R.S.U. di Urbino» e inserite le parole «l'ente di gestione del diritto allo studio,»; il seguente titolo: «Titolo IV - Organizzazione dell'amministrazione e direttore generale» viene cosi' modificato: «Titolo V - Organizzazione dell'amministrazione»; art. 38 (ex art. 37): dopo il comma 10 viene inserito il seguente nuovo comma 11: «Al fine di garantire in condizioni di omogeneita' e continuita' il completamento della verifica entro l'1° novembre 2020 delle condizioni poste dal rapporto ANVUR di accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio, il mandato dei membri del nucleo di valutazione attualmente in carica puo' essere prorogato, anche singolarmente, dal consiglio di amministrazione sino al 31 ottobre 2020.»; art. 38 (ex art. 37): il precedente comma 11 viene cassato e sostituito dal seguente comma 12: «Le modifiche al vigente statuto, emanato con decreto rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, sono disposte con decreto del rettore ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale»; Vista la nota rettorale prot. n. 10869 del 4 maggio 2018, con la quale la documentazione relativa alle modifiche del testo dello statuto di ateneo e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito, disposto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la nota prot. n. 8604 del 2 luglio 2018 (acquisita dall'amministrazione centrale con prot. n. 16535 del 3 luglio 2018), con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo statutario trasmesso; Vista la delibera n. 132/2018 del 13 luglio 2018 con la quale il senato accademico, previo parere reso dal consiglio di amministrazione con delibera n. 191/2018 del 13 luglio 2018, ha preso atto delle osservazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed ha approvato la riformulazione dei seguenti articoli: art. 9, comma 2: dopo le parole «a tempo determinato,» non e' piu' inserita la seguente frase: «professori emeriti ed onorari la cui proposta di nomina e' stata avanzata dal Dipartimento stesso»; art. 17, comma 3, lettera c), punto 2: dopo le parole «professore associato» non e' piu' inserito il seguente periodo: «L'organo e', comunque, validamente costituito anche in caso di eventuali passaggi di ruolo dei membri in carica, fermo restando quanto previsto al punto 2).»; art. 38, comma 12: «Le modifiche al vigente statuto, emanato con decreto rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, sono disposte con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale»; Ritenuto che sia stato compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica del testo dello statuto di autonomia della universita'; Sentito il direttore generale; Decreta: 1. Sono emanate le modifiche del vigente statuto dell'Universita' degli studi di Urbino Carlo Bo, emanato con decreto rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale. 3. Le modifiche del vigente statuto dell'Universita' degli studi di Urbino Carlo Bo entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale. Urbino, 6 novembre 2018 Il rettore: Stocchi