Art. 14. Scuole di specializzazione e di dottorato di ricerca 1. Le scuole di specializzazione sono strutture, anche interateneo, che curano lo svolgimento e l'organizzazione di attivita' didattiche finalizzate alla formazione di specialisti in settori professionali determinati. 2. Fatti salvi gli ordinamenti delle scuole rette da disposizioni speciali di legge, le scuole di specializzazione e le scuole di dottorato di ricerca sono istituite e attivate con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico su proposta di uno o piu' dipartimenti, anche di altri atenei.