(Statuto-art. 18)
                              Art. 18. 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio  di  amministrazione  ha  funzioni  di  indirizzo
strategico, di programmazione finanziaria e del personale, nonche' di
vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'.  Esercita
ogni altra funzione che gli sia devoluta dal  presente  statuto,  dai
regolamenti e dalla normativa vigente. 
    2. Spetta al consiglio di amministrazione, in particolare: 
      a) deliberare l'attivazione, la modifica o la  soppressione  di
corsi, sedi, strutture e Dipartimenti, su proposta  o  previo  parere
del senato accademico; 
      b) approvare: 
        a maggioranza assoluta  dei  componenti  il  regolamento  per
l'amministrazione, la finanza  e  la  contabilita'  e  i  regolamenti
inerenti all'attivita' economico-finanziaria dell'Ateneo, sentito  il
senato accademico; 
        il bilancio di previsione e il conto consuntivo,  nonche'  il
piano strategico, i piani di sviluppo, anche  edilizio,  dell'Ateneo,
ivi compreso il documento di programmazione triennale; 
        la proposta, da  parte  del  Dipartimento,  di  chiamata  dei
professori e dei ricercatori; 
        la  proposta,  da  parte  del  rettore,  di  attribuzione  di
insegnamenti  a  contratto  a   favore   di   docenti,   studiosi   o
professionisti stranieri di chiara fama; 
      c)  formulare  proposte   ed   esprimere   parere   in   ordine
all'approvazione  dello  statuto,  del  codice   etico   e   relative
modificazioni e integrazioni; 
      d) esprimere parere sul regolamento  generale  di  Ateneo,  sul
regolamento didattico di Ateneo, sui regolamenti di funzionamento dei
Dipartimenti e su ogni altro regolamento ai sensi dell'art. 6,  comma
7, del presente Statuto; 
      e) conferire e revocare l'incarico di  direttore  generale,  su
proposta del rettore, sentito il senato accademico; 
      f) determinare: 
        l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli  studenti
e studentesse; 
        il trattamento economico del direttore generale; 
        l'ammontare delle indennita' di carica e di funzioni; 
      g)  designare  i  componenti  del  nucleo  di  valutazione   ad
eccezione del rappresentante degli  studenti  e  studentesse,  previo
parere del senato accademico; 
      h) autorizzare la stipula di convenzioni e contratti  ai  sensi
del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 
      i) esercitare la competenza disciplinare, in conformita' con il
parere vincolante  del  collegio  di  disciplina,  nei  confronti  di
professori e ricercatori ai sensi delle vigenti disposizioni. 
    3. Il consiglio di amministrazione e' composto da undici membri: 
      a) il rettore, che lo presiede; 
      b) tre membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere
dai tre anni precedenti alla  designazione  e  per  tutta  la  durata
dell'incarico; 
      c) quattro membri appartenenti al personale  docente  di  ruolo
dell'Ateneo; 
      d)  un  rappresentante  del  personale   tecnico-amministrativo
dell'Ateneo; 
      e) due rappresentanti elettivi degli studenti. 
    4. I componenti del  consiglio  di  amministrazione,  esclusi  il
rettore  e  i  rappresentanti  degli  studenti  e  studentesse,  sono
individuati tra personalita' italiane  o  straniere  in  possesso  di
comprovata competenza in campo  gestionale  ovvero  di  un'esperienza
professionale  di   alto   livello   con   debita   attenzione   alla
qualificazione  scientifico-culturale.  Il   senato   accademico   ne
definisce, in conformita' con le  norme  di  Legge,  i  requisiti  di
nomina e a  questi  assicura  pubblicita'  mediante  apposito  avviso
pubblico. 
    5. Le candidature pervenute ai fini della nomina  dei  componenti
del consiglio di amministrazione sono valutate  da  un  Comitato  dei
garanti, composto dal coordinatore del  nucleo  di  valutazione,  dal
presidente del collegio dei revisori e da  un  membro  designato  dal
senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
    6. Il comitato formula un giudizio di idoneita' delle candidature
rispetto ai requisiti di nomina e seleziona un  numero  di  candidati
almeno doppio rispetto a quello dei componenti da designare, pena  la
riapertura dei termini di presentazione delle candidature. 
    7. La scelta dei candidati, qualificati idonei, viene operata: 
      a) dal rettore, dietro parere del senato accademico,  nel  caso
dei tre membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo; 
      b) dal senato  accademico,  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi
componenti, relativamente a  due  membri  appartenenti  al  personale
docente e  al  rappresentante  del  personale  tecnico-amministrativo
dell'Ateneo; 
      c)  su  proposta  del  rettore  e   approvazione   del   senato
accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, relativamente
ai restanti due membri appartenenti al  personale  docente  di  ruolo
dell'Ateneo. 
    La designazione dei quattro membri appartenenti al corpo  docente
di ruolo dell'Ateneo deve,  ove  possibile,  tener  conto  delle  sue
diverse componenti. 
    8. Partecipano senza diritto di voto alle sedute del consiglio di
amministrazione il pro-rettore vicario e  il  direttore  generale.  I
componenti il collegio dei revisori dei conti possono assistere  alle
sedute. 
    9. In caso di decadenza o di dimissioni di uno o piu' componenti,
sono tempestivamente avviate le procedure per la  loro  sostituzione.
Nelle more, il consiglio resta validamente costituito. La durata  dei
sostituti e' pari a quella della consiliatura in carica. 
    10. Il consiglio di amministrazione dura in  carica  tre  anni  a
decorrere dal 1° gennaio successivo alle elezioni.  Il  mandato  puo'
essere rinnovato una sola volta. Il mandato dei rappresentanti  degli
studenti e studentesse ha durata biennale. 
    11.  In  caso  di  assenza   del   rettore,   il   consiglio   di
amministrazione e' presieduto da un membro  del  consiglio  designato
dal rettore stesso. Le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  sono
esercitate dal direttore generale, o in caso di suo  impedimento,  da
un funzionario da lui  designato,  con  l'assistenza  tecnica  di  un
funzionario dell'amministrazione. 
    12. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal  Presidente,
nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento generale universitario
e si  riunisce,  ordinariamente,  almeno  ogni  bimestre  e,  in  via
straordinaria, qualora ne facciano richiesta scritta, con indicazione
delle materie da inserire all'ordine del giorno, almeno un terzo  dei
componenti. 
    13. Per la validita' delle riunioni  e  delle  deliberazioni  del
consiglio di amministrazione si applicano le vigenti disposizioni  di
legge  e  regolamentari.  Ai  fini  della  valida  costituzione   del
consiglio di amministrazione e  del  senato  accademico  deve  essere
presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.